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La Corte costituzionale dichiara ammissibile il referendum popolare per l’abrogazione dell’art. 23-bis del d.l. n. 112/2008 (Servizi pubblici locali di rilevanza economica), dichiarato legittimo dall’Ufficio centrale per il referendum. Il quesito, che mirava a eliminare la disciplina sulle modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali, è risultato conforme ai limiti costituzionali e giurisprudenziali in materia referendaria.
Di cosa si tratta
L’art. 23-bis del d.l. n. 112/2008 disciplinava le modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, privilegiando il ricorso al mercato e limitando l’affidamento diretto in house. Un comitato promotore aveva raccolto le firme per un referendum abrogativo, dichiarato legittimo dall’Ufficio centrale per il referendum. Spettava alla Corte costituzionale verificare l’ammissibilità del quesito.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente della Corte costituzionale, ricevuta l’ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum (pronunciata il 6-7 dicembre 2010), ha fissato la camera di consiglio del 12 gennaio 2011 per la deliberazione. I presentatori del referendum e il Presidente del Consiglio dei ministri hanno depositato memorie sull’ammissibilità. Il giudizio riguardava la verifica del rispetto dei limiti dell’art. 75 Cost. e dei limiti ulteriori elaborati dalla giurisprudenza costituzionale.
La decisione della Corte
La Corte dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione dell’art. 23-bis del d.l. n. 112/2008, nel testo risultante a seguito della sentenza n. 325/2010 della Corte stessa. Il quesito non è in contrasto con i limiti di cui all’art. 75 Cost. (leggi tributarie, di bilancio, di amnistia/indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali), né con i limiti elaborati in via interpretativa dalla giurisprudenza costituzionale.
Il principio
Il referendum abrogativo è ammissibile quando il quesito non riguarda le categorie di leggi escluse dall’art. 75, secondo comma, Cost. e quando la normativa di risulta è sufficientemente chiara e coerente. La mera incidenza del quesito su materie economicamente rilevanti non lo rende inammissibile, purché non si tratti di norme indefettibili per il funzionamento dello Stato o a contenuto costituzionalmente vincolato.
Domande e risposte
Cosa si intende per servizi pubblici locali di rilevanza economica?
Sono servizi erogati in favore della collettività (come il trasporto pubblico locale, la raccolta rifiuti, la distribuzione del gas e dell’acqua) che presentano carattere economico, in quanto svolti in regime di mercato o comunque suscettibili di essere gestiti da operatori economici. L’art. 23-bis ne disciplinava le modalità di affidamento, favorendo le gare pubbliche.
Quali sono i limiti costituzionali al referendum abrogativo?
L’art. 75, secondo comma, Cost. esclude il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto e di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. La giurisprudenza costituzionale ha poi aggiunto ulteriori limiti: non sono ammissibili quesiti su norme costituzionalmente vincolate, su leggi indefettibili per il funzionamento dello Stato o su norme la cui abrogazione determinerebbe un vuoto normativo inaccettabile.
L’art. 23-bis è stato poi effettivamente abrogato?
Sì. Il referendum si è tenuto il 12-13 giugno 2011 e il quesito ha ottenuto l’approvazione con circa il 95% dei voti favorevoli, con un quorum di partecipazione raggiunto. L’art. 23-bis è stato quindi abrogato, determinando il ritorno alla disciplina ordinaria sugli affidamenti in house.
Norme collegate
- Art. 75 della Costituzione — disciplina il referendum abrogativo e i suoi limiti
- Art. 117 della Costituzione — rilevante per il riparto di competenze in materia di servizi pubblici locali
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