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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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L’ordinanza n. 235/2012 dichiara manifestamente inammissibile la questione sulla riduzione illimitata dell’indennità di esproprio in caso di dichiarazione ICI irrisoria, perché la Corte aveva già deciso la medesima questione con sentenza n. 338/2011. Il rimettente aveva riprodotto identicamente l’ordinanza già esaminata senza aggiungere nuovi argomenti.

Di cosa si tratta

La Corte d’appello di Firenze aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 co. 1 del d.lgs. n. 504/1992 (oggi art. 37 co. 7 del d.P.R. n. 327/2001), nella parte in cui, in caso di omessa o irrisoria dichiarazione ICI, non stabilisce un limite alla riduzione dell’indennità di esproprio idoneo a garantire un serio ristoro. La Corte aveva già deciso questa stessa questione con la sentenza n. 338 del 2011.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 16, co. 1, d.lgs. n. 504/1992 (sostituito dall’art. 37 co. 7 d.P.R. n. 327/2001), nella parte in cui non fissa un limite minimo all’indennità di esproprio in caso di dichiarazione ICI irrisoria o omessa. Parametri: artt. 42, terzo comma, e 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU. Rimettente: Corte d’appello di Firenze (ordinanza del 18 novembre 2011).

La decisione della Corte

Manifestamente inammissibile. Il rimettente si era limitato a richiamare integralmente l’ordinanza della Corte di cassazione n. 8489/2011 (reg. ord. n. 158/2011) già esaminata dalla Corte con la sentenza n. 338/2011, senza aggiungere alcuna nuova argomentazione. La questione è dunque irricevibile per omissione di un autonomo svolgimento critico della motivazione.

Il principio

Il giudice rimettente non può limitarsi a richiamare per intero una precedente ordinanza di rimessione già decisa dalla Corte: deve svolgere una propria motivazione autonoma sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale vigente al momento della rimessione.

Domande e risposte

Cosa aveva già deciso la sentenza n. 338/2011 sulla stessa questione?

La sentenza n. 338/2011 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16 co. 1 del d.lgs. n. 504/1992 nella parte in cui, in caso di dichiarazione ICI irrisoria, comportava la riduzione dell’indennità di esproprio in misura tale da cancellare qualsiasi rapporto ragionevole con il valore venale del bene.

Perché il rimettente ha riproposto una questione già decisa?

Probabilmente per estendere il principio già affermato dalla Corte a una fattispecie concreta diversa (dichiarazione ICI tardiva con ravvedimento operoso). Tuttavia il giudice non ha motivato adeguatamente questa differenza.

Come si deve motivare correttamente una questione incidentale?

Il rimettente deve illustrare in modo autonomo: la rilevanza della questione nel giudizio principale, il quadro normativo attuale, la non manifesta infondatezza con argomenti propri, tenendo conto dell’evoluzione giurisprudenziale nel frattempo intervenuta.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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