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Con l’ordinanza n. 228/2012 la Corte costituzionale dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso del Commissario dello Stato avverso la delibera legislativa siciliana n. 801/2012 (legge di stabilità regionale). La delibera, impugnata prima della promulgazione, era stata poi promulgata con omissione di tutte le disposizioni censurate: ciò ha privato il giudizio di qualsiasi oggetto.
Di cosa si tratta
Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana aveva impugnato numerose disposizioni della delibera legislativa n. 801 (legge di stabilità regionale 2012) approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 18 aprile 2012, deducendo violazioni degli artt. 3, 9, 11, 23, 51, 81, 97, 117 e 120 della Costituzione nonché delle norme dello statuto siciliano. Successivamente all’impugnazione, la delibera è stata promulgata come legge regionale n. 26/2012 con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura.
La questione di legittimità costituzionale
La questione riguardava molteplici disposizioni della delibera legislativa siciliana n. 801/2012 (artt. 1, 6, 8, 11 e numerosi altri), impugnate dal Commissario dello Stato in riferimento agli artt. 3, 9, 11, 23, 51, 81 comma 4, 97, 117 e 120 Cost. nonché agli artt. 14, 17 e 36 dello statuto della Regione siciliana. Rimettente: Commissario dello Stato per la Regione siciliana.
La decisione della Corte
La Corte costituzionale dichiara cessata la materia del contendere. L’istituto della promulgazione parziale comporta che le disposizioni impugnate e omesse in sede di promulgazione non acquistino né esplichino alcuna efficacia, privando definitivamente di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (conforme a ordinanza n. 251 del 2011 e numerose altre).
Il principio
Quando il Presidente della Regione siciliana promulga parzialmente una legge regionale omettendo le disposizioni impugnate, il giudizio di costituzionalità su tali disposizioni perde il proprio oggetto e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto le norme censurate non hanno acquisito né possono acquisire efficacia.
Domande e risposte
Che cos’è la promulgazione parziale?
Il Presidente della Regione siciliana, a differenza del Presidente della Repubblica, ha il potere di promulgare la legge regionale omettendo le disposizioni sulle quali il Commissario dello Stato ha sollevato questioni di legittimità costituzionale. Le parti omesse non entrano mai in vigore.
Perché la Corte dichiara cessata la materia del contendere?
Perché il giudizio di legittimità costituzionale deve avere un oggetto concreto. Se le norme impugnate non sono mai entrate in vigore per effetto della promulgazione parziale, non vi è più alcun atto da valutare.
Quale il significato pratico per la Regione siciliana?
Le disposizioni escluse dalla promulgazione non potranno mai essere riproposte in forma identica senza superare il vaglio del Commissario dello Stato. La promulgazione parziale funziona come un filtro preventivo di costituzionalità.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, parametro invocato nel ricorso
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative Stato-Regioni, parametro invocato nel ricorso
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