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Con ordinanza, la Corte costituzionale ha restituito gli atti ai giudici a quo (le Regioni ricorrenti) in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011, concernente la liberalizzazione dei servizi pubblici locali. La restituzione è stata disposta a seguito delle modifiche sostanziali apportate alla norma impugnata e dell’abrogazione referendaria delle discipline previgenti, che avevano alterato il quadro normativo di riferimento.
Di cosa si tratta
L’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011 (convertito dalla legge n. 148 del 2011) disciplinava la liberalizzazione e il riassetto della gestione dei servizi pubblici locali, in parziale sostituzione della normativa previgente abrogata con il referendum del giugno 2011. Dieci Regioni (Toscana, Lazio, Puglia, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Umbria, Campania, Lombardia e la Regione autonoma Sardegna) avevano proposto ricorso in via principale contestando la riforma.
La questione di legittimità costituzionale
Le Regioni ricorrenti avevano impugnato l’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011 per contrasto con diversi parametri costituzionali, tra cui la competenza regionale in materia di servizi pubblici locali (art. 117, terzo e quarto comma, Cost.) e il principio di leale collaborazione. Le questioni erano state iscritte ai nn. 133, 134, 141, 144, 145, 146, 147, 153, 155 e 160 del registro ricorsi 2011.
La decisione della Corte
La Corte ha restituito gli atti ai giudici a quo (nel giudizio in via principale, i “giudici a quo” sono le stesse Regioni ricorrenti che hanno proposto ricorso). La restituzione è stata motivata dalle significative modifiche normative intervenute nel corso del giudizio: la norma impugnata era stata sostanzialmente modificata e in parte abrogata, rendendo necessario un riesame della rilevanza e dell’oggetto delle questioni da parte delle Regioni stesse.
Il principio
Nei giudizi di costituzionalità, quando la norma impugnata viene sostanzialmente modificata nel corso del giudizio, la Corte può restituire gli atti al giudice a quo (o, nel giudizio principale, alle parti ricorrenti) affinché valutino se e come le modifiche incidano sulle questioni proposte. La restituzione non equivale a una pronuncia nel merito né a un rigetto del ricorso.
Domande e risposte
Cosa prevedeva l’art. 16 del d.l. 138/2011 sui servizi pubblici locali?
La norma introduceva un regime generale di liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, con l’obiettivo di favorire la concorrenza e ridurre le gestioni pubbliche dirette. Prevedeva obblighi di gara per l’affidamento dei servizi, limitazioni alle società pubbliche e deroghe circoscritte per i servizi di particolare rilevanza sociale. La norma era stata già oggetto di interventi modificativi anche prima della pronuncia della Corte.
Cosa significa “restituzione degli atti” nel giudizio in via principale?
Nel giudizio incidentale, la restituzione degli atti è disposta al giudice a quo affinché rivaluti la rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo. Nel giudizio in via principale (come quello promosso dalle Regioni), la restituzione invita le Regioni ricorrenti a valutare se le modifiche sopravvenute abbiano eliminato o ridotto i profili di incostituzionalità denunciati, e se mantengano interesse alla prosecuzione del giudizio.
Come è andata a finire la vicenda dei servizi pubblici locali?
La disciplina dell’art. 16 del d.l. 138/2011 è stata successivamente dichiarata incostituzionale dalla Corte con la sentenza n. 199 del 2012, che ha rilevato il contrasto con il principio di rispetto della volontà popolare espressa con il referendum del 2011 sull’abrogazione delle precedenti norme sulla privatizzazione dei servizi pubblici locali.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Competenze legislative delle Regioni in materia di servizi pubblici locali, oggetto del ricorso delle Regioni
- Art. 120 della Costituzione — Potere sostitutivo dello Stato, rilevante nel contesto della disciplina dei servizi pubblici locali
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