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L’ordinanza n. 229/2012 dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Roma contro la deliberazione della Camera dei deputati del 22 settembre 2010, che aveva ritenuto insindacabili, ex art. 68 co. 1 Cost., le dichiarazioni dell’on. Paolo Guzzanti nei confronti di Gino Strada. La Corte ammette il conflitto e lo trasmette per il merito.
Di cosa si tratta
Nel corso di un giudizio civile per risarcimento danni promosso da Luigi Strada contro il deputato Paolo Guzzanti (per un articolo de Il Giornale del 12 marzo 2009 ritenuto diffamatorio), la Camera dei deputati aveva deliberato che le dichiarazioni in questione erano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, quindi insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il Tribunale di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il conflitto di attribuzione è sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 22 settembre 2010 (atti Camera, doc. IV-ter, n. 15/A), che ha affermato l’insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., delle dichiarazioni dell’on. Guzzanti. Rimettente: Tribunale ordinario di Roma, prima sezione civile (ordinanza 18-21 maggio 2012).
La decisione della Corte
L’ordinanza n. 229/2012 dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione e lo trasmette per la trattazione nel merito. La Corte verifica la sussistenza dei presupposti processuali del conflitto inter-poteri senza ancora pronunciarsi sulla fondatezza.
Il principio
Il giudice ordinario può sollevare conflitto di attribuzione contro una delibera parlamentare di insindacabilità quando ritiene che essa esorbiti dai poteri della Camera, precludendo l’esercizio della funzione giurisdizionale. L’ammissibilità del conflitto è distinta dalla sua fondatezza nel merito.
Domande e risposte
Cos’è il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?
Il conflitto di attribuzione è il rimedio costituzionale attraverso cui un potere dello Stato può contestare davanti alla Corte costituzionale un atto di un altro potere che ritiene lesivo delle proprie attribuzioni costituzionali.
Quando le dichiarazioni di un parlamentare sono insindacabili?
L’art. 68, primo comma, Cost. prevede che i membri del Parlamento non possano essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Occorre un nesso funzionale diretto tra le dichiarazioni e l’attività parlamentare.
Come si distingue l’ammissibilità dal merito del conflitto?
Nella fase di ammissibilità la Corte verifica solo se il conflitto sia astrattamente configurabile (esistenza dei soggetti e dell’atto), rinviando alla fase di merito la valutazione se la delibera parlamentare abbia effettivamente invaso le attribuzioni del giudice.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità delle opinioni espresse dai membri del Parlamento nell’esercizio delle funzioni
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