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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La sentenza n. 230/2012 dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 673 c.p.p., nella parte in cui non prevede la revoca della sentenza di condanna a seguito di mutamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite. La Corte distingue nettamente tra abolitio criminis legislativa e revirement giurisprudenziale, riservando il primo effetto solo al legislatore.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Torino, nella veste di giudice dell’esecuzione, era chiamato a valutare se revocare parzialmente una sentenza di condanna per omessa esibizione di documenti (art. 6 co. 3 d.lgs. n. 286/1998) dopo che le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 16453/2011) avevano stabilito che tale norma non si applica agli stranieri irregolari, determinando una parziale abolitio criminis. Il giudice rilevava che il fatto era avvenuto già nella vigenza della norma modificata, quindi non vi era abrogazione legislativa ma solo un mutamento di interpretazione.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 673 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la revoca della sentenza di condanna in caso di mutamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite. Parametri: artt. 3, 13, 25 co. 2 e 27 co. 3 Cost., nonché art. 117 co. 1 Cost. in relazione agli artt. 5, 6 e 7 CEDU. Rimettente: Tribunale di Torino, in composizione monocratica (ordinanza depositata il 21 luglio 2011).

La decisione della Corte

La Corte dichiara non fondata la questione. Il mutamento giurisprudenziale, anche se operato dalle Sezioni Unite, non equivale ad abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice. In materia penale, il principio di legalità ex art. 25 co. 2 Cost. esige che le norme che definiscono i reati e le pene siano poste dal legislatore: la giurisprudenza non ha potere abrogativo. L’estensione della revoca al mutamento giurisprudenziale spetta al legislatore, non alla Corte.

Il principio

Il principio di legalità in materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.) riserva al solo legislatore il potere di abrogare norme incriminatrici. Il mutamento dell’interpretazione giurisprudenziale — anche se proveniente dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione — non produce effetti abrogativi e non giustifica la revoca della sentenza di condanna ai sensi dell’art. 673 c.p.p.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 673 c.p.p.?

L’art. 673 c.p.p. consente la revoca della sentenza di condanna passata in giudicato nei casi di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice. Non include il mutamento giurisprudenziale.

Perché il mutamento giurisprudenziale non equivale all’abrogazione?

Perché la norma scritta rimane formalmente in vigore: cambia solo l’interpretazione che ne dà la giurisprudenza. La Corte costituzionale ha affermato che solo il legislatore, con atto formale, può eliminare una fattispecie criminosa dall’ordinamento.

Qual è il rischio denunciato dal giudice rimettente?

Il giudice torinese temeva che persone condannate per lo stesso fatto potessero essere trattate in modo radicalmente diverso a seconda del momento in cui il loro processo era stato definito rispetto alla sentenza delle Sezioni Unite, in violazione del principio di uguaglianza.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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