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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge della Regione Calabria n. 35 del 2011, che riconosceva come ente di diritto pubblico la Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Tumori “Tommaso Campanella”. In particolare, le norme sul patrimonio e sulla fusione con il Grande Ospedale Metropolitano risultavano prive di adeguata copertura finanziaria e violavano la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e di tutela della concorrenza.
Di cosa si tratta
La Regione Calabria aveva approvato una legge con cui riconosceva come ente di diritto pubblico la Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Tumori “Tommaso Campanella”, centro oncologico di eccellenza, disciplinandone il patrimonio, l’organizzazione e la prospettiva di fusione con il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato diverse disposizioni per contrasto con la Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1 (commi 1, 2, 3, 5), 4 (comma 3), 5 e 9 (comma 1) della legge della Regione Calabria 28 settembre 2011, n. 35, in riferimento agli articoli 3, 81, 97, 117 (secondo comma, lettera l), e terzo comma) e 120, secondo comma, della Costituzione. Le censure riguardavano principalmente la mancanza di copertura finanziaria, la violazione dell’ordinamento civile nella disciplina del patrimonio fondazionale e le modalità di nomina degli organi dell’ente.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 5 e 9, comma 1 (nel testo modificato dalla legge regionale n. 50 del 2011), ritenendo che tali norme violassero la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e di ordinamento delle professioni. Le restanti questioni sono state in parte non fondate e in parte dichiarate cessate.
Il principio
Il principio di copertura finanziaria delle leggi (art. 81 Cost.) impone che ogni nuova spesa pubblica trovi un corrispondente finanziamento certo e specifico. Le Regioni non possono, attraverso leggi di riconoscimento di enti di diritto pubblico, introdurre discipline in materia di ordinamento civile (governance, patrimonio, fusioni societarie) che interferiscano con la competenza esclusiva dello Stato.
Domande e risposte
Cos’è il principio di copertura finanziaria delle leggi?
L’art. 81 della Costituzione impone che ogni legge che comporti nuove spese o riduzione di entrate debba indicare i mezzi per farvi fronte. Questo principio è stato rafforzato con la riforma costituzionale del 2012 e si applica sia alle leggi statali sia a quelle regionali.
Può una Regione trasformare un ente privato in ente di diritto pubblico?
Le Regioni hanno competenza in materia di organizzazione amministrativa del proprio territorio, ma non possono derogare alle norme statali sull’ordinamento civile né creare enti pubblici privi di adeguata copertura finanziaria. La qualificazione come ente di diritto pubblico può avvenire per legge regionale, ma nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato.
Perché era rilevante l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.?
Questa disposizione riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di “ordinamento civile”, che comprende la disciplina dei rapporti di diritto privato, delle fondazioni e degli enti: una legge regionale non può dettare norme che incidano sulla struttura giuridica privatistica di tali enti, come la disciplina del patrimonio o le procedure di fusione.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione — Principio di copertura finanziaria delle leggi, parametro centrale del giudizio
- Art. 117 della Costituzione — Competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e ordinamento delle professioni
- Art. 97 della Costituzione — Buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione
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