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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sull’art. 10 della legge della Regione Abruzzo n. 25 del 1988, che consentiva la sclassificazione di terre civiche. L’ordinanza di rimessione non forniva elementi sufficienti a dimostrare la rilevanza della questione nel giudizio in corso.
Di cosa si tratta
Il Commissario per il riordino degli usi civici nella Regione Abruzzo aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 25 del 1988, che consentiva al Consiglio regionale di disporre la sclassificazione di terreni gravati da usi civici qualora avessero «irreversibilmente perduto» la loro funzione agricola o boschiva a causa di «utilizzazioni improprie ormai consolidate». Il rimettente sosteneva che tale procedura consentisse di sottrarre aree ai vincoli ambientali e paesaggistici.
La questione di legittimità costituzionale
L’art. 10, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 25 del 1988 era impugnato dal Commissario per il riordino degli usi civici (r.o. n. 101 del 2012) in riferimento agli artt. 9, 42, 117 e 118 della Costituzione. Giudice relatore: Paolo Grossi.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. L’ordinanza di rimessione non chiariva il nesso di pregiudizialità tra la questione sollevata e l’oggetto del procedimento, né dimostrava che i terreni fossero stati effettivamente sclassificati con la deliberazione regionale citata. L’eccessiva lontananza temporale tra l’asserito atto di sclassificazione (1994) e il giudizio (trattenuto in decisione nel 2011) rendeva oscura la rilevanza della questione.
Il principio
Il principio di autosufficienza dell’ordinanza di rimessione impone al giudice a quo di fornire tutti gli elementi necessari per verificare la rilevanza della questione nel giudizio pendente. La carenza di tali elementi determina la manifesta inammissibilità della questione.
Domande e risposte
Cosa sono gli usi civici?
Sono diritti collettivi delle comunità locali di godere di determinati beni (boschi, pascoli, acque) originariamente appartenenti ai Comuni o alle università agrarie. Sono disciplinati dalla legge n. 1766 del 1927 e hanno natura di demanio collettivo, con vincoli di inalienabilità e insuscettibilità di espropriazione.
Cosa significa «sclassificazione» di terre civiche?
Significa rimuovere il regime demaniale civico da terreni che, per effetto di utilizzazioni improprie consolidate, abbiano perso la loro destinazione funzionale agricola o boschiva. La legge abruzzese consentiva tale sclassificazione attraverso una delibera del Consiglio regionale.
Quali sono i requisiti dell’ordinanza di rimessione?
L’ordinanza deve descrivere la fattispecie concreta, indicare la norma che il giudice dovrebbe applicare, spiegare perché la questione è rilevante per la decisione del giudizio e illustrare i profili di incostituzionalità in modo non manifestamente infondato.
Norme collegate
- Art. 9 della Costituzione — Tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico.
- Art. 42 della Costituzione — Tutela della proprietà e limiti all’espropriazione senza indennizzo.
- Art. 117 della Costituzione — Competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e del paesaggio.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.