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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito dalla legge n. 148/2011), che prevedeva la soppressione e la fusione delle Province con popolazione inferiore a determinate soglie. La norma violava l’autonomia delle Province e il principio di leale collaborazione.

Di cosa si tratta

Il decreto-legge n. 138/2011 (manovra di agosto 2011 del Governo Berlusconi) aveva introdotto misure radicali per la soppressione delle Province con meno di 300.000 abitanti o meno di 3.000 km² di territorio. Cinque Regioni (Liguria, Umbria, Toscana, Emilia-Romagna e Sardegna) avevano impugnato la norma davanti alla Corte Costituzionale, lamentando la violazione dell’autonomia degli enti locali garantita dalla Costituzione.

La questione di legittimità costituzionale

Le Regioni Liguria, Umbria, Toscana, Emilia-Romagna e Sardegna hanno promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 11 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, in riferimento agli artt. 117, quarto e sesto comma, 118 e 117 della Costituzione, in combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (riforma del Titolo V).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11 del d.l. n. 138/2011. La norma violava il principio di leale collaborazione tra Stato, Regioni ed enti locali e le garanzie costituzionali dell’autonomia delle Province, che sono enti autonomi riconosciuti e garantiti dalla Costituzione. La soppressione per via legislativa ordinaria, senza il necessario coinvolgimento degli enti interessati, non era costituzionalmente ammissibile.

Il principio

Lo Stato non può sopprimere o fondere le Province attraverso una norma di legge ordinaria adottata con decreto-legge, senza il rispetto del principio di leale collaborazione con le Regioni e gli enti locali. Le Province, in quanto enti autonomi costituzionalmente garantiti, richiedono per la loro soppressione procedure rispettose delle garanzie costituzionali.

Domande e risposte

Perché il Governo Berlusconi voleva sopprimere le Province?

La soppressione delle Province era presentata come misura di risparmio e semplificazione amministrativa. Il d.l. n. 138/2011 prevedeva di eliminare le Province con meno di 300.000 abitanti o meno di 3.000 km² di territorio, fondendole con Province limitrofe, per ridurre i costi della politica e dell’amministrazione.

Le Province possono essere soppresse con una legge ordinaria?

Secondo la Corte, non attraverso un decreto-legge adottato senza il rispetto delle procedure di coinvolgimento degli enti locali e delle Regioni. Una riforma dell’ordinamento degli enti locali di tale portata richiede il rispetto del principio di leale collaborazione e procedure adeguate.

Cosa è successo alle Province dopo questa sentenza?

La Corte ha bloccato la soppressione per decreto-legge. Successivamente il Governo Monti ha tentato una nuova via con il d.l. n. 201/2011 e poi la legge Delrio (l. n. 56/2014) ha ridefinito il ruolo delle Province come enti di area vasta, svuotandole di molte funzioni senza formalmente sopprimerle.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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