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La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27 del d.l. n. 201/2011 (spending review «Salva Italia»), sollevata dalla Regione Veneto. Le norme statali sul coordinamento della finanza pubblica non violano l’autonomia finanziaria regionale.
Di cosa si tratta
Il decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214/2011 (il cosiddetto decreto «Salva Italia» del Governo Monti), conteneva misure urgenti di razionalizzazione della spesa pubblica. La Regione Veneto aveva impugnato l’art. 27 del decreto, che riguardava il riordino di enti e società partecipate dagli enti locali, lamentando la violazione dell’autonomia finanziaria e organizzativa regionale.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Veneto ha impugnato l’art. 27 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, lamentando la violazione dell’autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria regionale in materia di enti pubblici e società partecipate.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27 del d.l. n. 201/2011. Le disposizioni impugnate rientrano nella materia del coordinamento della finanza pubblica, di competenza concorrente, e i principi fondamentali fissati dallo Stato non eccedono i limiti costituzionalmente ammissibili.
Il principio
Il legislatore statale può legittimamente imporre alle Regioni criteri di razionalizzazione e riduzione della spesa relativa a enti e società partecipate, nell’esercizio della competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, purché non esautori le Regioni della loro autonomia organizzativa.
Domande e risposte
Cosa prevedeva l’art. 27 del decreto «Salva Italia»?
L’art. 27 del d.l. n. 201/2011 imponeva agli enti locali di procedere al riordino, alla fusione o alla soppressione di enti, agenzie e organismi comunque denominati, con l’obiettivo di ridurre la spesa pubblica e razionalizzare l’amministrazione locale.
Le Regioni possono avere società partecipate?
Sì, ma nell’ambito dei limiti posti dalla normativa statale. Le Regioni e gli enti locali possono partecipare al capitale di società che svolgono servizi di interesse pubblico, ma devono rispettare i vincoli statali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.
Cos’è il coordinamento della finanza pubblica?
Il coordinamento della finanza pubblica è una materia di legislazione concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. Lo Stato fissa i principi fondamentali (tra cui gli obiettivi di riduzione della spesa) e le Regioni li attuano con propria legislazione, pur nel rispetto di tali principi.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — coordinamento della finanza pubblica come materia concorrente
- Art. 118 della Costituzione — funzioni amministrative e principio di sussidiarietà
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali
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