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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27 del d.l. n. 201/2011 (spending review «Salva Italia»), sollevata dalla Regione Veneto. Le norme statali sul coordinamento della finanza pubblica non violano l’autonomia finanziaria regionale.

Di cosa si tratta

Il decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214/2011 (il cosiddetto decreto «Salva Italia» del Governo Monti), conteneva misure urgenti di razionalizzazione della spesa pubblica. La Regione Veneto aveva impugnato l’art. 27 del decreto, che riguardava il riordino di enti e società partecipate dagli enti locali, lamentando la violazione dell’autonomia finanziaria e organizzativa regionale.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Veneto ha impugnato l’art. 27 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, lamentando la violazione dell’autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria regionale in materia di enti pubblici e società partecipate.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27 del d.l. n. 201/2011. Le disposizioni impugnate rientrano nella materia del coordinamento della finanza pubblica, di competenza concorrente, e i principi fondamentali fissati dallo Stato non eccedono i limiti costituzionalmente ammissibili.

Il principio

Il legislatore statale può legittimamente imporre alle Regioni criteri di razionalizzazione e riduzione della spesa relativa a enti e società partecipate, nell’esercizio della competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, purché non esautori le Regioni della loro autonomia organizzativa.

Domande e risposte

Cosa prevedeva l’art. 27 del decreto «Salva Italia»?

L’art. 27 del d.l. n. 201/2011 imponeva agli enti locali di procedere al riordino, alla fusione o alla soppressione di enti, agenzie e organismi comunque denominati, con l’obiettivo di ridurre la spesa pubblica e razionalizzare l’amministrazione locale.

Le Regioni possono avere società partecipate?

Sì, ma nell’ambito dei limiti posti dalla normativa statale. Le Regioni e gli enti locali possono partecipare al capitale di società che svolgono servizi di interesse pubblico, ma devono rispettare i vincoli statali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.

Cos’è il coordinamento della finanza pubblica?

Il coordinamento della finanza pubblica è una materia di legislazione concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. Lo Stato fissa i principi fondamentali (tra cui gli obiettivi di riduzione della spesa) e le Regioni li attuano con propria legislazione, pur nel rispetto di tali principi.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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