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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010, che introduceva la mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità per le cause civili nelle materie elencate. La norma era stata emanata in eccesso di delega rispetto all’art. 60 della legge n. 69/2009, violando l’art. 76 Cost. La pronuncia è tra le più significative del 2012 in materia di accesso alla giustizia.

Di cosa si tratta

Il d.lgs. n. 28/2010 aveva introdotto la mediazione obbligatoria: in materie come condominio, diritti reali, locazioni, successioni, responsabilità medica e assicurativa, chi voleva avviare un giudizio civile doveva prima obbligatoriamente tentare la mediazione davanti a un organismo accreditato, pena l’improcedibilità della domanda. Avvocati, magistrati e camere civili impugnarono il d.m. n. 180/2010 attuativo davanti al TAR Lazio, che sollevò la questione di costituzionalità. Numerosi giudici di pace e tribunali ordinari si aggiunsero con analoghe ordinanze di rimessione.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR per il Lazio e numerosi altri giudici (giudici di pace di Parma, Catanzaro, Recco, Salerno; Tribunale di Torino e di Genova) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, in riferimento agli artt. 24 e 77 della Costituzione (e, dal TAR, anche all’art. 76 Cost.).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010 per eccesso di delega (art. 76 Cost.): la legge delega (art. 60 l. n. 69/2009) non autorizzava il legislatore delegato a rendere obbligatorio il tentativo di mediazione come condizione di procedibilità. In via consequenziale ha dichiarato illegittimi anche alcune ulteriori disposizioni dello stesso decreto strettamente connesse alla condizione di procedibilità.

Il principio

Il legislatore delegato non può introdurre istituti non previsti o non prevedibili sulla base della legge delega: l’obbligo di esperimento del tentativo di mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale civile non era contenuto nella delega e pertanto la sua introduzione viola l’art. 76 Cost., che riserva al Parlamento la fissazione dei principî e criteri direttivi della delega legislativa.

Domande e risposte

Cosa è successo dopo la sentenza? La mediazione è stata abolita?

La sentenza ha dichiarato illegittima la mediazione obbligatoria introdotta dal d.lgs. n. 28/2010. Il legislatore è intervenuto successivamente con il d.l. n. 69/2013 (convertito con modificazioni dalla l. n. 98/2013), reintroducendo la mediazione obbligatoria nelle stesse materie ma questa volta sulla base di una specifica copertura legislativa, correggendo il vizio di eccesso di delega rilevato dalla Corte.

Perché la mediazione obbligatoria era considerata un ostacolo al diritto di difesa (art. 24 Cost.)?

L’art. 24 Cost. garantisce a tutti il diritto di agire in giudizio. La mediazione obbligatoria, imponendo un passaggio procedimentale preliminare e oneroso (pagamento dell’indennità all’organismo di mediazione), poteva costituire una barriera di accesso alla giustizia. La Corte ha però assorbito la questione nell’eccesso di delega, senza pronunciarsi nel merito sul contrasto con l’art. 24 Cost.

Quali materie erano soggette alla mediazione obbligatoria?

Il d.lgs. n. 28/2010 rendeva obbligatorio il tentativo di mediazione per le controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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