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La Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 102, della legge di stabilità 2012 (l. n. 183/2011), sollevate dalla Regione Valle d’Aosta. La dichiarazione di cessata materia consegue a una modifica normativa sopravvenuta che ha rimosso il contrasto con l’autonomia regionale.
Di cosa si tratta
La Regione autonoma Valle d’Aosta aveva impugnato, tra le altre disposizioni, l’art. 4, comma 102, della legge di stabilità 2012 (l. n. 183/2011), ritenendo che incidesse illegittimamente sull’autonomia finanziaria e amministrativa regionale garantita dallo statuto speciale e dagli artt. 117, 118 e 119 Cost. Nel corso del giudizio, sopravveniva una modifica normativa che rendeva priva di oggetto la contestazione regionale, determinando la cessata materia del contendere.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha impugnato l’art. 4, comma 102, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, all’art. 10 della l. cost. n. 3/2001 (riforma Titolo V) e agli artt. 2, primo comma, lettera a), 3, primo comma, lettera f), e 4 della l. cost. n. 4/1948 (statuto Valle d’Aosta).
La decisione della Corte
La Corte ha riservato a separate pronunce la decisione sulle altre questioni promosse dalla Regione e ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle questioni relative all’art. 4, comma 102, della l. n. 183/2011. Le restanti questioni del medesimo ricorso restavano pendenti e sarebbero state decise separatamente.
Il principio
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, la cessata materia del contendere si verifica quando, nel corso del giudizio, sopravviene una modifica normativa che priva di contenuto la contestazione originaria, rendendo priva di oggetto la questione sollevata. In tal caso la Corte non pronuncia nel merito ma prende atto del venir meno dell’interesse alla decisione.
Domande e risposte
Qual è la differenza tra estinzione del giudizio e cessata materia del contendere?
L’estinzione del giudizio (come nella sent. n. 266/2012) dipende da una rinuncia al ricorso seguita da accettazione. La cessata materia del contendere dipende invece da una modificazione oggettiva della situazione normativa che rende superflua la pronuncia nel merito, indipendentemente dalla volontà delle parti.
Cosa prevedeva l’art. 4, comma 102, della legge di stabilità 2012?
La disposizione impugnata riguardava aspetti finanziari o amministrativi che la Regione Valle d’Aosta riteneva lesivi della propria autonomia garantita dallo statuto speciale. La precisa portata della norma non è ricostruibile dalla sola ordinanza di cessata materia.
Perché le altre questioni del ricorso della Valle d’Aosta sono state riservate a separate pronunce?
La Regione aveva impugnato con un unico ricorso più disposizioni della legge di stabilità 2012. La Corte ha deciso parzialmente il ricorso, dichiarando cessata la materia su un articolo, e ha riservato la decisione sulle altre disposizioni impugnate a successive pronunce, che sarebbero intervenute in momenti diversi.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative, rilevante per il rapporto tra normativa statale e autonomia della Regione Valle d’Aosta
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria delle Regioni, invocato dalla Valle d’Aosta per contestare le disposizioni statali sulla finanza pubblica
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