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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Abruzzo n. 3/2012, che modificava la disciplina delle spese di personale degli enti regionali. Il Governo contestava la violazione degli artt. 117, terzo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ma la Corte ha respinto il ricorso.
Di cosa si tratta
La Regione Abruzzo con la legge n. 3/2012 aveva modificato l’art. 35 della legge regionale n. 6/2009 (legge finanziaria regionale 2009), intervenendo sulla disciplina delle spese di personale degli enti e degli organismi regionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri impugnò la norma sostenendo che violasse i principi statali sul coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.) e il principio di leale collaborazione (art. 120, secondo comma, Cost.).
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Abruzzo 13 gennaio 2012, n. 3, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione. Il ricorso fu notificato il 23 marzo 2012 e depositato il 30 marzo 2012.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate entrambe le questioni di legittimità costituzionale, ritenendo che le disposizioni regionali impugnate non violassero né i principi statali del coordinamento della finanza pubblica né il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni. La norma abruzzese si collocava correttamente nell’ambito della competenza regionale.
Il principio
Le regioni possono disciplinare le spese di personale dei propri enti e organismi nel rispetto dei principi fondamentali statali in materia di coordinamento della finanza pubblica; non ogni intervento regionale sulla spesa di personale integra una violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., occorrendo verificare la concreta incidenza della norma sui vincoli statali.
Domande e risposte
Cos’è la leale collaborazione tra Stato e Regioni?
Il principio di leale collaborazione, ricavato dall’art. 120 Cost., impone a Stato e Regioni di coordinarsi e cooperare nell’esercizio delle rispettive competenze, evitando comportamenti che ledano le prerogative altrui. In materia finanziaria si traduce nell’obbligo di non adottare unilateralmente misure che compromettano gli equilibri di finanza pubblica concordati in sede istituzionale.
Perché il Governo ha impugnato la legge abruzzese?
Il Governo riteneva che la legge regionale modificasse in senso più favorevole i limiti alle spese di personale fissati dalla legislazione statale di coordinamento finanziario, consentendo alla Regione Abruzzo di sostenere spese eccedenti i vincoli statali, con potenziale danno all’equilibrio complessivo dei conti pubblici.
Qual è l’art. 35 della l.r. Abruzzo n. 6/2009?
L’art. 35 della legge finanziaria regionale abruzzese del 2009 disciplinava le spese di personale degli enti e organismi regionali, stabilendo limiti e vincoli alla spesa. Le lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 1 della l.r. n. 3/2012 ne modificavano alcune specifiche previsioni.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — elenca le materie di competenza legislativa concorrente tra cui il coordinamento della finanza pubblica
- Art. 120 della Costituzione — disciplina i poteri sostitutivi del Governo e fonda il principio di leale collaborazione tra livelli di governo
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