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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 7 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 4/2011, che disciplinava il personale regionale e delle Camere di commercio. Il Presidente del Consiglio dei ministri contestava la violazione del coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.), ma la Corte ha ritenuto la norma regionale conforme al riparto costituzionale delle competenze.
Di cosa si tratta
La Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol aveva adottato la legge n. 4/2011, modificando la disciplina del personale regionale e delle Camere di commercio di Trento e Bolzano. Il Governo impugnò l’art. 7, ritenendo che interferisse con la competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, materia a legislazione concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, nell’ambito della quale lo Stato può fissare principi fondamentali cui le regioni devono conformarsi.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 7 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 17 maggio 2011, n. 4, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, relativo alla competenza legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica.
La decisione della Corte
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge regionale n. 4/2011, ritenendo che la disposizione non violasse l’art. 117, terzo comma, della Costituzione. La norma regionale si collocava all’interno delle competenze della Regione autonoma senza invadere i principi fondamentali statali in materia di coordinamento della finanza pubblica.
Il principio
Le regioni a statuto speciale, nell’esercizio della propria autonomia legislativa in materia di personale, possono adottare discipline specifiche che, pur incidendo sulla spesa pubblica, non violano i principi fondamentali statali in materia di coordinamento della finanza pubblica quando non si pongono in contrasto diretto con i vincoli imposti dalla legislazione statale.
Domande e risposte
Qual è la differenza tra regioni a statuto speciale e ordinario in tema di personale?
Le regioni a statuto speciale, come il Trentino-Alto Adige, godono di un’autonomia più ampia, riconosciuta dagli statuti speciali approvati con legge costituzionale. Ciò consente loro di legiferare in materia di personale con maggiore discrezionalità rispetto alle regioni ordinarie, nei limiti fissati dallo statuto speciale e dalla Costituzione.
Cosa si intende per coordinamento della finanza pubblica?
Il coordinamento della finanza pubblica è una materia di legislazione concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.) in cui lo Stato fissa i principi fondamentali e le regioni legiferano nel rispetto di tali principi. Comprende le norme volte a contenere la spesa pubblica e a garantire l’equilibrio dei conti pubblici.
Chi ha sollevato il ricorso e con quale procedimento?
Il ricorso è stato proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri in via principale (giudizio diretto), notificato il 29 luglio 2011 e depositato il 5 agosto 2011. La Regione si è costituita per resistere al ricorso governativo.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni; il terzo comma elenca le materie a legislazione concorrente, tra cui il coordinamento della finanza pubblica
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