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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 1 della legge della Regione Puglia n. 23/2003, che rendeva impignorabili i fondi regionali assegnati ai Consorzi di bonifica. La norma violava la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e la tutela giurisdizionale dei creditori.

Di cosa si tratta

La Regione Puglia aveva stabilito che i fondi assegnati ai Consorzi di bonifica non potessero essere oggetto di esecuzione forzata (pignoramento), a pena di nullità rilevabile d’ufficio. Un creditore privato aveva tentato di agire esecutivamente nei confronti di un Consorzio, e il Consiglio di Stato aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma regionale che bloccava tale azione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Consiglio di Stato, sezione VI, con ordinanza del 26 settembre 2011, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Puglia 10 ottobre 2003, n. 23, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. La norma impugnata sottraeva all’esecuzione forzata le assegnazioni di fondi regionali ai Consorzi di bonifica, invadendo la materia dell’ordinamento civile riservata allo Stato.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Puglia n. 23/2003. La norma regionale, escludendo l’esecuzione forzata sui fondi dei Consorzi, interferiva con la disciplina statale delle obbligazioni e dell’esecuzione civile, materie di esclusiva competenza legislativa statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

Il principio

Le Regioni non possono introdurre norme che rendano impignorabili somme spettanti a enti pubblici regionali, poiché la disciplina dell’esecuzione forzata e dell’ordinamento civile è riservata in via esclusiva al legislatore statale. Una norma regionale che sottrae beni all’esecuzione forzata lede i diritti dei creditori garantiti dagli artt. 24 e 3 Cost.

Domande e risposte

Perché una legge regionale non può rendere impignorabili i fondi di un ente locale?

Perché l’ordinamento civile — che include le regole sull’esecuzione forzata — è materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Le Regioni non possono derogarvi.

Cosa succede agli atti di pignoramento compiuti prima della sentenza?

La declaratoria di illegittimità costituzionale travolge la norma con effetti ex tunc: i giudici non possono più applicarla, e le esecuzioni sospese in forza di quella norma possono riprendere.

I Consorzi di bonifica possono comunque beneficiare di regimi di protezione?

Solo nei limiti stabiliti dalla legge statale. Le impignorabilità speciali devono essere previste dal codice di procedura civile o da leggi statali, non da leggi regionali.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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