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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Modena sull’art. 1, comma 4-quater, del d.l. n. 134/2009 (convertito dalla l. n. 167/2009), che disciplinava l’assunzione di personale scolastico supplente per l’anno 2009-2010. L’inammissibilità dipese da carenze nella motivazione sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo.
Di cosa si tratta
Il caso riguardava una lavoratrice che aveva chiesto di essere assunta con contratto a tempo indeterminato come personale scolastico, opponendosi al diniego del Ministero dell’istruzione. Il Tribunale di Modena, in funzione di giudice del lavoro, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della norma che regolava il reclutamento del personale scolastico supplente per l’anno 2009-2010, ritenendola in contrasto con i diritti al lavoro, all’accesso ai pubblici uffici e al buon andamento della pubblica amministrazione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Modena, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4-quater, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in riferimento agli artt. 4, primo comma, 51, primo comma, 97, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio pendente davanti a lui, non chiarendo in quale misura la disposizione impugnata fosse applicabile alla fattispecie concreta e come la sua eventuale caducazione avrebbe influito sull’esito del giudizio.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente non motiva adeguatamente la rilevanza della questione nel giudizio a quo, ossia non spiega in modo sufficiente perché la norma impugnata sia applicabile al caso concreto e perché la sua eventuale incostituzionalità influirebbe sulla decisione del giudizio principale.
Domande e risposte
Cosa significa «manifesta inammissibilità» di una questione costituzionale?
La manifesta inammissibilità è un esito processuale con cui la Corte, in camera di consiglio, dichiara che la questione non può essere esaminata nel merito per ragioni formali evidenti: tipicamente, difetto di rilevanza (la norma non è applicabile al caso) o difetto di motivazione dell’ordinanza di rimessione.
Qual era il contenuto dell’art. 1, comma 4-quater, del d.l. n. 134/2009?
La disposizione impugnata faceva parte del decreto-legge sulle misure urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010. Il comma 4-quater disciplinava specifiche modalità di assunzione o utilizzo del personale scolastico supplente in deroga alle procedure ordinarie.
Quali articoli della Costituzione erano invocati come parametri?
Il Tribunale di Modena invocava l’art. 4, primo comma (diritto al lavoro), l’art. 51, primo comma (accesso ai pubblici uffici), l’art. 97, primo comma (buon andamento della pubblica amministrazione) e l’art. 117, primo comma (vincoli derivanti dall’ordinamento internazionale ed europeo).
Norme collegate
- Art. 51 della Costituzione — garantisce il diritto di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza
- Art. 97 della Costituzione — sancisce i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione
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