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La Corte dichiara che spettava allo Stato disciplinare, anche nei confronti della Provincia autonoma di Trento, il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, regolato dall’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 139/2010.
Di cosa si tratta
Il d.P.R. n. 139/2010 aveva introdotto un procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità (modifiche esterne minori, opere stagionali, ecc.), imponendo anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di adottare norme attuative entro 180 giorni. L’art. 6, comma 2, stabiliva che le disposizioni attengono ai livelli essenziali delle prestazioni amministrative e costituiscono «grande riforma economico-sociale». La Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione, ritenendo di avere competenza primaria in materia paesaggistica.
La questione di legittimità costituzionale
La Provincia autonoma di Trento ha promosso conflitto di attribuzione tra enti, chiedendo alla Corte di dichiarare la non spettanza allo Stato del potere di disciplinare il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica nei suoi confronti, in quanto la tutela del paesaggio rientrerebbe nella sua potestà legislativa primaria ex art. 8 dello Statuto speciale. Giudice relatore: Paolo Maria Napolitano.
La decisione della Corte
La Corte dichiara che spettava allo Stato disciplinare il procedimento di cui all’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 139/2010, anche nei confronti della Provincia autonoma di Trento. La tutela del paesaggio è materia di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera s), Cost. (tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali); tale competenza prevale anche sulla potestà primaria provinciale in materia di urbanistica e governo del territorio.
Il principio
La tutela del paesaggio è materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lett. s, Cost.) e prevale sulle competenze primarie delle Province autonome in materia di urbanistica, governo del territorio e beni culturali locali. Anche le autonomie speciali devono adeguarsi alla normativa statale di semplificazione paesaggistica, nei limiti degli statuti speciali.
Domande e risposte
Le Province autonome hanno competenza sulla tutela del paesaggio?
Lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige attribuisce alle Province autonome potestà primaria in materie come l’urbanistica e la tutela del paesaggio locale. Tuttavia, la Corte afferma che la tutela del paesaggio ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. s), Cost. è una competenza esclusiva statale che «trasversale» prevale.
Cos’è la «grande riforma economico-sociale»?
È una categoria elaborata dalla giurisprudenza costituzionale per indicare le norme statali che, per la loro portata strutturale, si applicano anche alle autonomie speciali derogando alle potestà statutarie. La qualificazione come «grande riforma» non è arbitraria: deve essere giustificata dall’effettiva rilevanza sistemica della disciplina.
La Provincia di Trento può avere proprie norme sul paesaggio?
Sì, negli spazi lasciati dalla normativa statale e nei limiti delle norme di attuazione dello statuto. Ma per gli aspetti coperti dalla competenza esclusiva statale sulla tutela del paesaggio, deve conformarsi alla disciplina statale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — tutela dell’ambiente e del paesaggio come competenza esclusiva statale
- Art. 118 della Costituzione — conferimento delle funzioni amministrative
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