Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Provincia autonoma di Trento sull’art. 49, comma 3, lettera b), del d.l. n. 78/2010, che modificava la disciplina sulla SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) introducendo un meccanismo di superamento del dissenso in sede di conferenza di servizi.

Di cosa si tratta

L’art. 49 del d.l. n. 78/2010 (convertito dalla legge n. 122/2010) aveva riformato l’istituto della SCIA, modificando l’art. 19 della legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo. Il comma 3, lettera b), introduceva un meccanismo di risoluzione del dissenso in conferenza di servizi che la Provincia autonoma di Trento contestava come lesivo delle proprie competenze statutarie in materie quali urbanistica, turismo, commercio.

La questione di legittimità costituzionale

La Provincia autonoma di Trento ha impugnato l’art. 49, comma 3, lettera b), del d.l. n. 78/2010, in riferimento agli artt. 8, 9 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670/1972), al principio di leale collaborazione e agli artt. 117, 118 e 120 Cost. Giudice relatore: Giuseppe Tesauro.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. Nelle more del giudizio, la sentenza n. 179 del 2012 della stessa Corte aveva già dichiarato incostituzionale l’art. 49, comma 3, lettera b), del d.l. n. 78/2010 nella parte in cui prevedeva quel meccanismo di superamento del dissenso. La questione è quindi divenuta priva di oggetto.

Il principio

Quando una disposizione impugnata è già stata dichiarata incostituzionale con altra pronuncia nelle more del giudizio, la questione successivamente sollevata sulla stessa norma diventa priva di oggetto e va dichiarata inammissibile, non essendovi più alcuna norma su cui pronunciarsi.

Domande e risposte

Cos’è la SCIA?

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività è uno strumento che consente a privati e imprese di avviare determinate attività presentando una dichiarazione accompagnata da asseverazioni tecniche, senza attendere un provvedimento autorizzatorio esplicito della pubblica amministrazione.

Perché la Provincia di Trento contestava quella norma?

Perché il meccanismo di risoluzione del dissenso in conferenza di servizi avrebbe consentito a un rappresentante statale di imporre la propria posizione anche nelle materie di competenza provinciale, bypassando l’autonomia speciale garantita dallo statuto.

Cosa aveva deciso la sentenza n. 179/2012?

Aveva dichiarato incostituzionale la stessa disposizione impugnata dalla Provincia di Trento, per violazione delle competenze regionali. La pronuncia n. 202/2012 prende atto di questo e chiude il giudizio parallelo della Provincia.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.