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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte esamina l’art. 3 del d.l. n. 138/2011 — che enuncia il principio della libertà di iniziativa economica privata come regola generale e impone di adeguarsi entro un termine — e dichiara la cessazione della materia del contendere per alcune questioni, poiché la norma era già stata modificata, e non fondate le restanti censure.

Di cosa si tratta

L’art. 3 del d.l. n. 138/2011 sanciva che l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere e che «è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge». La disposizione imponeva allo Stato e alle autonomie di adeguarsi a tale principio entro un anno (poi prorogato al 30 settembre 2012). Diverse Regioni contestavano che tale obbligo di adeguamento invadesse le competenze legislative regionali in materia di regolazione economica.

La questione di legittimità costituzionale

Le Regioni Puglia, Toscana, Lazio, Emilia-Romagna, Veneto, Umbria e Calabria e la Regione autonoma Sardegna hanno impugnato l’art. 3 del d.l. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, lamentando un’invasione delle competenze regionali residuali e concorrenti in materia di attività economiche.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine all’art. 3, comma 4, del d.l. n. 138/2011, modificato da disposizioni successive. Per le restanti questioni, la Corte dichiara non fondate le censure: l’art. 3, nella sua funzione di principio-guida per la liberalizzazione delle attività economiche, non viola le competenze regionali perché si tratta di principi relativi alla tutela della concorrenza (materia di competenza esclusiva statale) che non interferiscono con le specifiche competenze normative regionali.

Il principio

La fissazione di un principio generale di libertà di attività economica privata, che delimita gli spazi dei regimi autorizzatori, rientra nella tutela della concorrenza riservata allo Stato dall’art. 117, comma 2, lett. e), Cost. e non lede le competenze legislative regionali, salvo che le disposizioni attuative specifiche non invadano singole materie di competenza regionale.

Domande e risposte

Le Regioni possono disciplinare autonomamente l’accesso alle attività economiche?

Sì, nelle materie di loro competenza. Ma i principi generali sulla libertà di impresa e sulla riduzione degli oneri burocratici rientrano nella tutela della concorrenza, che è materia statale esclusiva.

Cosa significa «cessazione della materia del contendere»?

Significa che la norma impugnata è stata modificata o abrogata medio tempore in modo tale da far venire meno l’interesse a una pronuncia sul merito: la Corte chiude il giudizio senza dichiarare né la fondatezza né l’infondatezza delle censure.

Il principio «permesso tutto ciò che non è vietato» è ancora vigente?

Il principio è stato confermato e sviluppato da successive riforme delle liberalizzazioni; la Corte ne ha riconosciuto la compatibilità costituzionale come criterio di semplificazione normativa.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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