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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 15 della legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 10/2011 sulle cure palliative, per violazione dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione: la norma comportava nuove spese senza indicare in modo analitico e credibile la relativa copertura finanziaria.
Di cosa si tratta
La Regione Friuli Venezia Giulia aveva approvato la legge n. 10/2011 per disciplinare le cure palliative e la terapia del dolore sul proprio territorio, in attuazione della legge statale n. 38/2010. L’art. 15 della legge regionale prevedeva la copertura delle nuove spese derivanti dalla legge facendo generico riferimento agli stanziamenti di bilancio, senza quantificarle né indicare le specifiche risorse disponibili. Il Governo aveva impugnato questa e altre disposizioni.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato varie disposizioni della legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 luglio 2011, n. 10, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. (materie concorrenti), agli artt. 4-7 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto FVG), e all’art. 81, quarto comma, Cost. (obbligo di copertura finanziaria).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 15 per violazione dell’art. 81, quarto comma, Cost.: la copertura finanziaria è generica e non consente di verificare l’effettiva disponibilità delle risorse necessarie. Ha dichiarato inammissibili le questioni relative agli artt. 4, 5 e 10 della legge (per parametri statutari mal evocati) e non fondata la questione relativa all’art. 117, terzo comma, Cost.
Il principio
La legge regionale che determina nuove o maggiori spese deve indicare la copertura finanziaria in modo analitico e credibile: non è sufficiente un generico riferimento agli stanziamenti del bilancio. L’obbligo di copertura ex art. 81, quarto comma, Cost. si applica anche alle leggi regionali che prevedono spese aggiuntive, a garanzia dell’equilibrio di bilancio.
Domande e risposte
Cosa deve contenere la copertura finanziaria di una legge regionale che comporta nuove spese?
Deve indicare le risorse specifiche destinate alla copertura, quantificare gli oneri previsti e dimostrare che tali risorse sono effettivamente disponibili. Non è sufficiente un riferimento generico al bilancio regionale o agli stanziamenti esistenti senza precisare quale capitolo di spesa viene utilizzato.
L’art. 81 Cost. (copertura finanziaria) vale anche per le Regioni a statuto speciale?
Sì. Il principio di copertura finanziaria di cui all’art. 81 Cost. vincola tutte le leggi che introducono nuove spese, incluse quelle delle Regioni a statuto speciale come il Friuli Venezia Giulia. L’autonomia speciale non esonera dalla verifica della sostenibilità finanziaria degli interventi legislativi.
La legge sulle cure palliative regionale era altrimenti legittima?
Sì, nella maggior parte delle sue disposizioni. La Corte ha dichiarato non fondata la questione relativa al riparto di competenze (art. 117, co. 3, Cost.) e inammissibili le questioni relative ai parametri statutari per difetti processuali. Solo la clausola di copertura finanziaria è stata annullata.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione — Equilibrio di bilancio e obbligo di copertura finanziaria delle leggi che prevedono nuove spese
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative Stato-Regioni in materia di tutela della salute
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