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La Corte costituzionale ha scrutinato diverse disposizioni della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 4/2011 in materia di acque pubbliche, concessioni idroelettriche, inquinamento luminoso e urbanistica. L’esito è stato differenziato: alcune questioni inammissibili per difetto di motivazione, altre non fondate, con riconoscimento della speciale autonomia provinciale.
Di cosa si tratta
La legge provinciale n. 4/2011 di Bolzano introduceva, tra l’altro, disposizioni sul rinnovo automatico delle concessioni di acqua pubblica, sull’accorpamento di concessioni idroelettriche, sulla cessione di reti acquedottistiche, sulle sonde geotermiche, sull’inquinamento luminoso e sulle distanze tra edifici per garantire l’isolamento termico e lo sfruttamento dell’energia solare. Il Governo aveva impugnato alcune di queste norme.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato varie disposizioni della legge Provincia autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4, in riferimento all’art. 117, commi 1 e 2, lettere e), l) e s), della Costituzione, nonché agli artt. 4 e 5 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, lamentando violazioni in materia di concorrenza, ordinamento civile e tutela dell’ambiente.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato alcune questioni inammissibili per insufficiente motivazione del ricorso governativo (in particolare sulle distanze tra edifici per fini di isolamento e solare), e ha dichiarato le restanti questioni non fondate, riconoscendo che la Provincia autonoma di Bolzano dispone di ampia potestà legislativa primaria in materia di acque pubbliche, urbanistica e tutela del paesaggio ai sensi del proprio Statuto speciale.
Il principio
Le Province autonome di Trento e Bolzano godono di una speciale autonomia legislativa più ampia di quella delle Regioni ordinarie: in materie come le acque pubbliche locali e l’urbanistica, la loro potestà primaria può derogare ai principi statali a condizione di rispettare i vincoli dell’ordinamento UE e i principi costituzionali fondamentali. La formulazione di un ricorso governativo che non motivi adeguatamente la censura conduce all’inammissibilità.
Domande e risposte
La Provincia di Bolzano può disciplinare autonomamente le concessioni di acqua pubblica?
Sì. Lo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige attribuisce alle Province autonome potestà legislativa primaria in materia di utilizzazione delle acque pubbliche (art. 8, n. 7, dello Statuto). Ciò consente alla Provincia di dettare regole anche in deroga ai principi statali, purché nei limiti costituzionali e dell’ordinamento UE.
Come si distingue la potestà legislativa delle Province autonome da quella delle Regioni ordinarie?
Le Province autonome di Trento e Bolzano hanno potestà legislativa «primaria» (piena) in determinate materie elencate dallo Statuto speciale, mentre le Regioni ordinarie hanno potestà concorrente (con principi statali vincolanti) o residuale. La potestà primaria provinciale incontra solo il limite dei principi costituzionali, delle norme fondamentali di riforma economico-sociale e degli obblighi internazionali.
Quando un ricorso governativo può essere dichiarato inammissibile?
Quando non motiva adeguatamente le ragioni per cui le singole disposizioni impugnate violerebbero i parametri costituzionali invocati. Il Governo non può limitarsi a elencare norme e articoli costituzionali: deve argomentare specificamente la censura per ciascuna disposizione impugnata.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative; tutela dell’ambiente, ordinamento civile, tutela della concorrenza
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.