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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la legge della Regione Marche n. 15/2011 in materia di caccia: è incostituzionale la norma che consente agli ultra-sessantacinquenni il cumulo di forme di caccia incompatibili con la legge statale (art. 117, co. 2, lett. s, Cost.), nonché la parte sulla validità triennale dei piani di assestamento faunistico.

Di cosa si tratta

La legge regionale marchigiana n. 15/2011 conteneva, tra l’altro, due disposizioni controverse: l’art. 22 consentiva ai cacciatori ultra-sessantacinquenni di cumulare forme di caccia (ad esempio caccia con appostamento fisso e altra forma) in deroga ai limiti statali; l’art. 26 prevedeva che i piani faunistici di assestamento avessero validità triennale. Il Governo aveva impugnato entrambe le norme per violazione della competenza statale in materia di tutela dell’ambiente e della fauna.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 22, comma 1, e 26, comma 1, della legge Regione Marche 18 luglio 2011, n. 15, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali».

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 22, comma 1, nella parte in cui consente il cumulo di forme di caccia per gli ultra-sessantacinquenni in violazione dell’art. 12, comma 5, della legge n. 157/1992 (standard minimo statale di tutela della fauna). Ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 26, comma 1, nella parte sulla validità triennale dei piani (non fondata invece la censura sulla competenza del Consiglio regionale).

Il principio

In materia di caccia, le Regioni possono legiferare ma solo per innalzare i livelli di tutela della fauna stabiliti dalla legge statale: non possono derogarli in modo peggiorativo. Lo standard minimo di tutela fissato dalla legge statale n. 157/1992 costituisce un limite invalicabile per la legislazione regionale, espressione della competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente.

Domande e risposte

Le Regioni possono stabilire regole sulla caccia più permissive di quelle statali?

No. La competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, co. 2, lett. s, Cost.) implica che le norme statali sulla caccia fissino standard minimi di protezione della fauna che le Regioni devono rispettare. Le Regioni possono solo essere più restrittive, non più permissive.

Cosa vieta la legge statale sul cumulo delle forme di caccia?

L’art. 12, comma 5, della legge n. 157/1992 stabilisce che la caccia con appostamento fisso è incompatibile con altre forme di caccia nella stessa stagione (o con limitazioni specifiche). La norma marchigiana consentiva agli over 65 di derogare a questo divieto, violando il limite statale inderogabile.

Perché la validità triennale dei piani faunistici è illegittima?

Perché contrasta con la disciplina statale che prevede piani faunistici con validità diversa. La Corte ha ritenuto che la fissazione della durata dei piani di assestamento rientri nei livelli minimi di tutela dell’ecosistema di competenza esclusiva statale, non modificabili dalla Regione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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