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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità parziale dell’art. 49, comma 3, lettera b), del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui permetteva al Consiglio dei ministri di deliberare in sostituzione di una Regione dissenziente in conferenza di servizi, entro il breve termine di trenta giorni, senza raggiungere prima l’intesa: una procedura lesiva del principio di leale collaborazione.
Di cosa si tratta
L’art. 49, comma 3, lettera b), del d.l. n. 78 del 2010 modificava la disciplina della conferenza di servizi in caso di dissenso espresso da una Regione o Provincia autonoma in una materia di propria competenza: se entro trenta giorni non si raggiungeva l’intesa, il Consiglio dei ministri poteva deliberare in esercizio del proprio potere sostitutivo, con la semplice partecipazione dei Presidenti delle Regioni o Province autonome interessate. La Regione Valle d’Aosta e altre Regioni avevano impugnato tale norma.
La questione di legittimità costituzionale
Le ricorrenti impugnavano la norma in riferimento all’art. 117, quarto e sesto comma, della Costituzione, agli statuti speciali e al principio di leale collaborazione, sostenendo che il meccanismo previsto consentisse allo Stato di superare il dissenso regionale senza un vero tentativo di raggiungere l’intesa, in violazione dei principi di autonomia e leale collaborazione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 49, comma 3, lettera b), del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui prevedeva la delibera sostitutiva del Consiglio dei ministri “ove non sia stata raggiunta, entro il breve termine di trenta giorni, l’intesa”. Un termine così breve, senza prevedere un adeguato tentativo di conciliazione, non era compatibile con il principio di leale collaborazione e con le garanzie riconosciute alle Regioni. Le restanti questioni (commi 4-quater e seguenti) erano dichiarate in parte non fondate.
Il principio
Il potere sostitutivo statale in caso di mancata intesa con le Regioni in materia di loro competenza deve essere preceduto da un congruo tentativo di raggiungere l’accordo; un termine di soli trenta giorni per l’intesa, seguito da sostituzione unilaterale dello Stato, è incompatibile con il principio di leale collaborazione.
Domande e risposte
Che cos’è la conferenza di servizi?
È un modulo procedimentale in cui più amministrazioni competenti a rilasciare autorizzazioni o pareri su uno stesso progetto si riuniscono per valutare contestualmente le loro posizioni. È disciplinata dalla legge n. 241 del 1990 e successive modifiche.
In che cosa consiste il “principio di leale collaborazione”?
È il principio, ricavato dagli artt. 5 e 120 Cost. e dalla giurisprudenza costituzionale, in base al quale Stato, Regioni ed enti locali devono cooperare in buona fede, reciprocamente rispettando le proprie attribuzioni e cercando soluzioni condivise nei casi di competenza mista o concorrente.
Lo Stato può mai esercitare il potere sostitutivo nei confronti delle Regioni?
Sì, l’art. 120, secondo comma, Cost. lo prevede, ma solo in caso di inadempimento di obblighi europei, pericolo grave per l’incolumità pubblica o tutela dell’unità giuridica o economica. Deve in ogni caso essere rispettato il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenze legislative regionali nelle materie oggetto del dissenso in conferenza di servizi
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria e organizzativa delle Regioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.