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La Corte ha esaminato le questioni sollevate da quattro Regioni contro l’art. 5 del d.l. 78/2010, che riduceva e ridisciplinava i contributi pubblici per le spese elettorali dei Consigli regionali: alcune questioni sono risultate inammissibili, altre non fondate.
Di cosa si tratta
L’art. 5 del d.l. 78/2010 interveniva sui contributi che le Regioni erogano per il rimborso delle spese elettorali sostenute dai gruppi e dai candidati. Le Regioni Valle d’Aosta, Liguria, Emilia-Romagna e Puglia avevano impugnato i commi 1, 4, 5 e 7 della norma, ritenendo che la disciplina statale invadesse la loro competenza a regolamentare il sistema elettorale e il funzionamento dei propri organi.
La questione di legittimità costituzionale
Le quattro Regioni hanno impugnato l’art. 5, commi 1, 4, 5 e 7, ultimo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, 118, 119, 122 e 123 della Costituzione, nonché all’art. 3, comma 1, lettera f), dello statuto della Valle d’Aosta.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili alcune questioni (tra cui quelle sul comma 1 per difetto di motivazione sulla rilevanza) e non fondate le rimanenti: le disposizioni sui rimborsi elettorali regionali sono riconducibili alla competenza statale in materia di «legislazione elettorale» di cui all’art. 122 Cost., che riserva allo Stato la disciplina dei principi fondamentali. Giudice relatore: Franco Gallo; udienza pubblica dell’ 8 maggio 2012.
Il principio
La disciplina dei rimborsi delle spese elettorali per le elezioni regionali rientra nei «principi fondamentali» che lo Stato può stabilire in materia elettorale regionale ex art. 122 Cost.; le Regioni conservano spazi di autonomia nell’attuazione ma non possono ignorare i limiti statali.
Domande e risposte
Le Regioni hanno autonomia nel disciplinare le proprie elezioni?
Sì, ma entro i principi fondamentali stabiliti dalla legge statale. L’art. 122, comma 1, Cost. prevede che il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri regionali siano disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali fissati con legge della Repubblica.
I rimborsi elettorali regionali sono stati aboliti?
Il d.l. 78/2010 aveva ridotto significativamente i contributi; successivamente il d.l. 149/2013 ha abrogato il rimborso pubblico delle spese elettorali a livello nazionale, e molte Regioni hanno seguito con proprie leggi di riduzione o abolizione.
Cosa differenzia le questioni inammissibili da quelle non fondate in questo caso?
Le questioni inammissibili erano quelle per cui le Regioni non avevano dimostrato di avere un interesse concreto alla pronuncia (difetto di rilevanza); le questioni non fondate erano invece ricevibili ma, nel merito, la Corte ha ritenuto le norme compatibili con la Costituzione.
Norme collegate
- Art. 122 della Costituzione — sistema elettorale regionale e principi fondamentali statali
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria regionale
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