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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Giudice di pace di Roma sull’art. 11 della legge n. 374 del 1991, che non prevede la competenza del tribunale del lavoro per le controversie sulle indennità spettanti ai giudici di pace. La motivazione dell’ordinanza di rimessione era lacunosa e contraddittoria.

Di cosa si tratta

Un giudice di pace presso l’ufficio di Verona aveva proposto ricorso per decreto ingiuntivo per l’indebita decurtazione dell’indennità forfettaria mensile prevista dall’art. 11, comma 3, della legge n. 374 del 1991. Il Giudice di pace di Roma, investito del ricorso, sosteneva che la competenza dovesse spettare al tribunale del lavoro, non al giudice adito secondo le regole generali sul valore della causa.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 della legge n. 374 del 1991 in riferimento agli artt. 3, 4, 25, 35, 97 e 106 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la competenza per materia del tribunale del lavoro per tutte le controversie sulle spettanze economiche del giudice di pace.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per una pluralità di ragioni: il rimettente non aveva considerato la giurisprudenza costituzionale consolidata che esclude l’assimilazione tra giudici onorari e magistrati di carriera; la ricostruzione del quadro normativo era incompleta (mancava il d.lgs. n. 165 del 2001 e il codice del processo amministrativo); i parametri aggiuntivi (artt. 4, 35, 97, 106 Cost.) erano invocati con motivazione generica; il principio del giudice naturale (art. 25 Cost.) non era stato adeguatamente argomentato.

Il principio

I giudici di pace sono funzionari onorari, non magistrati professionali, e le controversie sulle loro spettanze economiche non appartengono alla giurisdizione del giudice del lavoro né a quella esclusiva del giudice amministrativo riservata ai magistrati di ruolo. La Corte ha ribadito l’impossibilità di comparare le posizioni di giudici onorari e magistrati ordinari ai fini del principio di eguaglianza.

Domande e risposte

I giudici di pace sono magistrati?

Sì, sono giudici ordinari ai sensi dell’art. 1 del r.d. n. 12 del 1941, ma svolgono la funzione in modo onorario (non professionale ed esclusivo). Per questo il loro rapporto di servizio non è assimilato al pubblico impiego privatizzato e le controversie sulle loro indennità seguono le regole ordinarie sul valore della causa.

Quali sono le indennità del giudice di pace?

L’art. 11 della legge n. 374 del 1991 prevede un’indennità forfettaria mensile (art. 11, comma 3) e indennità a vacazione per ciascuna udienza tenuta. Queste non sono equiparate al trattamento retributivo dei magistrati professionali.

Qual è il giudice competente per le controversie sulle spettanze del giudice di pace?

Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, la competenza si determina in base al valore della controversia secondo le regole generali del codice di procedura civile, non in base alla materia giuslavoristica.

Norme collegate

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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