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La Corte ha restituito gli atti ai Tribunali di Firenze, Catania e Milano che avevano sollevato questioni di legittimità sulla legge 40/2004 in materia di procreazione medicalmente assistita: nelle more del giudizio era sopravvenuta una sentenza della Corte EDU che modificava il quadro normativo di riferimento.
Di cosa si tratta
Tre tribunali avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale su alcune norme della legge n. 40 del 2004 che vietavano la donazione di gameti esterni alla coppia (fecondazione eterologa) e limitavano il numero di embrioni producibili. Nel corso del giudizio costituzionale, la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo aveva emesso una sentenza sul medesimo tema (caso S.H. e altri c. Austria) che potenzialmente influenzava la valutazione della conformit’ della legge italiana alla Convenzione EDU.
La questione di legittimità costituzionale
I Tribunali ordinari di Firenze, Catania e Milano avevano impugnato gli articoli 4, comma 3, 9, commi 1 e 3, e 12, comma 1, della legge n. 40 del 2004 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), in riferimento a vari articoli della Costituzione, tra cui il diritto alla salute e il principio di uguaglianza.
La decisione della Corte
La Corte ha ordinato la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, affinché questi valutassero se la sopravvenuta sentenza della Grande Camera EDU costituisse uno ius superveniens rilevante ai fini della riproposizione delle questioni di legittimità costituzionale con nuova e aggiornata motivazione. Giudice relatore: Giuseppe Tesauro; udienza pubblica del 22 maggio 2012.
Il principio
Quando, nel corso del giudizio incidentale, sopravviene una pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo che modifica significativamente il quadro normativo rilevante — in particolare il parametro interposto dell’art. 117, comma 1, Cost. in relazione alla CEDU — la Corte costituzionale può restituire gli atti al giudice a quo per consentirgli di rivalutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza.
Domande e risposte
Cosa vieta la legge 40/2004 sulla fecondazione eterologa?
La legge originaria vietava la fecondazione eterologa, ossia quella che utilizza gameti (ovociti o spermatozoi) di un donatore esterno alla coppia. Tale divieto è stato poi dichiarato incostituzionale dalla Corte con la sentenza n. 162 del 2014.
Cos’è lo «ius superveniens»?
È una norma o una pronuncia sopravvenuta dopo che il giudice a quo ha sollevato la questione di legittimità costituzionale. Se lo ius superveniens modifica il quadro normativo in modo rilevante, il giudice deve riesaminare la questione.
Perché la Corte EDU era rilevante in questo giudizio?
Perché l’art. 117, comma 1, Cost. impone al legislatore italiano di rispettare gli obblighi internazionali, tra cui la CEDU: se la Corte EDU aveva chiarito cosa la Convenzione impone in materia di procreazione assistita, ciò poteva influenzare il parametro costituzionale e la valutazione della legge italiana.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — obbligo di rispettare i vincoli derivanti dall’ordinamento internazionale e dalla CEDU (comma 1)
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.