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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sollevate da Valle d’Aosta, Liguria, Emilia-Romagna e Puglia contro l’art. 14 del d.l. 78/2010, che disciplinava il patto di stabilità interno imponendo alle Regioni obiettivi di riduzione del saldo finanziario. Le norme sono state confermate come legittimi principi di coordinamento della finanza pubblica.

Di cosa si tratta

L’art. 14 del d.l. n. 78 del 2010 conteneva una serie di disposizioni sul cosiddetto «patto di stabilità interno»: obblighi di riduzione della spesa, obiettivi di saldo finanziario e meccanismi sanzionatori per le Regioni che non li rispettavano. Quattro Regioni avevano impugnato numerosi commi della norma ritenendoli lesivi della loro autonomia finanziaria.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione autonoma Valle d’Aosta e le Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Puglia hanno impugnato i commi 1, 2, 7, 9, 19, 20, 21, 27 e 32 dell’art. 14 del d.l. n. 78 del 2010, in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni, confermando che il patto di stabilità interno costituisce un legittimo sistema di coordinamento della finanza pubblica. Le norme impugnate fissano obiettivi finanziari lasciando alle Regioni la scelta delle modalità per raggiungerli. Giudice relatore non esplicitato nell’intestazione della decisione recuperata; udienza pubblica verosimilmente dell’ 8 maggio 2012.

Il principio

Il patto di stabilità interno — sistema di vincoli sul saldo finanziario delle Regioni fissato annualmente dallo Stato — è uno strumento legittimo di coordinamento della finanza pubblica, compatibile con l’autonomia finanziaria regionale garantita dall’art. 119 Cost., purché le Regioni mantengano un margine di scelta sulle modalità di adeguamento.

Domande e risposte

Cos’è il patto di stabilità interno?

È un sistema di regole introdotto in Italia a partire dal 1999, che impone alle Regioni e agli enti locali il rispetto di determinati obiettivi di saldo finanziario (differenza tra entrate e spese), al fine di contribuire al rispetto dei vincoli europei di finanza pubblica.

Perché le Regioni contestavano il patto?

Perché ritenevano che il metodo di calcolo degli obiettivi e i meccanismi sanzionatori violassero la loro autonomia finanziaria e la competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, che spetta sia allo Stato (principi) sia alle Regioni (attuazione).

Il patto di stabilità interno esiste ancora?

Il patto di stabilità interno è stato progressivamente riformato e, dalla legge n. 164 del 2016, sostituito dal pareggio di bilancio per gli enti territoriali, in attuazione dell’art. 81 Cost. come modificato nel 2012.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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