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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge regionale del Lazio n. 14 del 2011 sulle strutture ricettive all’aria aperta, nella parte in cui consentivano l’installazione di mezzi mobili di pernottamento nelle aree naturali protette senza alcun titolo abilitativo edilizio e senza il preventivo parere degli enti gestori del parco, in violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente.

Di cosa si tratta

La legge regionale del Lazio n. 14 del 2011 modificava la disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta (campeggi, villaggi turistici), introducendo un art. 25-bis nella legge regionale n. 13 del 2007. Tale norma qualificava come “attività edilizia libera” — quindi esente da titolo abilitativo e da parere dell’ente gestore del parco — l’installazione e il rimessaggio di case mobili, roulotte e strutture analoghe, anche se collocate permanentemente, all’interno di aree naturali protette.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1 e 2 della legge regionale n. 14 del 2011 in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, sostenendo che le norme regionali consentissero la realizzazione di strutture edilizie nelle aree protette senza i necessari pareri degli enti gestori, violando la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato: 1) non fondata la questione relativa all’art. 1 (che si limitava a definire le categorie di strutture ricettive all’aria aperta, senza riferimento alle aree protette); 2) illegittimo il comma 1 dell’art. 25-bis, perché qualificava come attività edilizia libera l’installazione di strutture mobili “anche se collocate permanentemente”, in contrasto con l’art. 3, lettera e, n. 5, del d.P.R. n. 380 del 2001, che considera tali installazioni “interventi di nuova costruzione” soggetti a titolo abilitativo; 3) illegittimo il secondo periodo del comma 8 dell’art. 25-bis, che esoneraba dal preventivo parere degli enti gestori gli spostamenti di mezzi mobili nelle strutture già autorizzate prima dell’istituzione del parco.

Il principio

La tutela dell’ambiente è materia di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.): le Regioni possono intervenire solo per elevare i livelli di tutela, mai per abbassarli. L’installazione di strutture mobili nelle aree naturali protette, anche se non permanentemente infisse al suolo ma destinate ad un utilizzo non meramente temporaneo, richiede titolo abilitativo edilizio e preventivo parere dell’ente gestore del parco.

Domande e risposte

Una casa mobile installata in un campeggio all’interno di un parco naturale richiede permesso di costruire?

Sì, se non è destinata a soddisfare esigenze meramente temporanee: l’art. 3, comma 1, lettera e, n. 5, del d.P.R. n. 380 del 2001 la qualifica come “intervento di nuova costruzione”, con conseguente necessità di titolo abilitativo e — se l’area è protetta — nulla osta dell’ente gestore del parco.

Le Regioni possono ampliare le categorie di attività edilizia libera?

Sì, l’art. 6, comma 6, del d.P.R. n. 380 del 2001 lo consente, ma tale ampliamento non può riguardare tipologie di intervento che la normativa statale qualifica espressamente come “nuova costruzione”, poiché le definizioni statali prevalgono sugli strumenti urbanistici locali (art. 3, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001).

Che cos’è la “materia trasversale” della tutela ambientale?

È la categoria con cui la giurisprudenza costituzionale descrive la tutela dell’ambiente: non un ambito materiale autonomo, ma un valore che permea tutte le materie, attribuendo allo Stato la competenza esclusiva per le determinazioni che richiedono una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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