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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato incostituzionale l’art. 19, comma 4, del d.l. 98/2011, che imponeva l’aggregazione di scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado in istituti comprensivi senza la previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. La materia – istruzione scolastica – è a competenza concorrente e richiede la leale collaborazione.

Di cosa si tratta

Il d.l. 98/2011 aveva disposto che, a partire dall’anno scolastico 2011-2012, le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado fossero aggregate in istituti comprensivi, con conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome separate. Sette Regioni avevano impugnato la norma davanti alla Corte.

La questione di legittimità costituzionale

Le Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria, Puglia, Basilicata e la Regione siciliana hanno impugnato l’art. 19, commi 4 e 5, del d.l. n. 98 del 2011, in riferimento agli artt. 117, terzo e sesto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, sostenendo che la norma invadesse la competenza concorrente delle Regioni in materia di istruzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, comma 4, perché la norma, riguardante la dimensione organizzativa del sistema scolastico in una materia di competenza concorrente (istruzione), avrebbe richiesto il raggiungimento di un’intesa con le Regioni in sede di Conferenza Stato-Regioni, che invece non c’era stata. Giudice relatore: Sergio Mattarella; udienza pubblica del 18 aprile 2012.

Il principio

In materia di istruzione — competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni — le norme statali che incidono sull’organizzazione scolastica richiedono il rispetto del principio di leale collaborazione mediante intesa con le Regioni in sede di Conferenza Stato-Regioni, pena l’illegittimità costituzionale.

Domande e risposte

Cosa sono gli istituti comprensivi?

Sono istituzioni scolastiche che riuniscono in un’unica direzione didattica scuole di ordini diversi: scuola dell’infanzia, scuola primaria (elementare) e scuola secondaria di primo grado (media). La norma del 2011 ne rendeva obbligatoria la costituzione al di sopra di determinate soglie di alunni.

Perché è rilevante la «leale collaborazione»?

Perché l’istruzione è una materia concorrente: lo Stato fissa i principi fondamentali, le Regioni legiferano nel dettaglio. Le scelte organizzative di sistema che toccano anche competenze regionali devono essere condivise con le Regioni tramite intesa, non imposte unilateralmente.

Il comma 5 è stato anch’esso dichiarato incostituzionale?

La Corte ha riservato a separate pronunce le questioni relative ad altre disposizioni: per il comma 5 alcune Regioni avevano sollevato censure che sono state trattate separatamente.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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