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La Corte ha dichiarato non fondata la questione sollevata dalla Regione Liguria sull’art. 2, commi 1, 3 e 4, del d.l. 98/2011, che fissava a 1.600 cc il limite alla cilindrata delle auto di servizio e imponeva di non sostituire i veicoli in uso. La norma era interpretabile come principio di coordinamento della finanza pubblica applicabile anche alle Regioni.
Di cosa si tratta
Il d.l. 98/2011 aveva introdotto limiti alla cilindrata delle auto di servizio (max 1.600 cc), vietato la sostituzione dei veicoli esistenti fino alla loro dismissione e previsto un decreto del Presidente del Consiglio per regolamentare ulteriori riduzioni del parco auto. La Regione Liguria sosteneva che tali norme fossero rivolte solo alle amministrazioni statali e, comunque, violassero la propria autonomia organizzativa.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Liguria ha impugnato l’articolo 2, commi 1, 3 e 4, del d.l. n. 98 del 2011, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo, quarto e sesto comma, e 118 della Costituzione, lamentando che la norma invadesse la competenza regionale nell’organizzazione dei propri uffici.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione nei sensi di cui in motivazione. La norma è stata interpretata come principio di coordinamento della finanza pubblica che si applica anche alle Regioni, le quali mantengono tuttavia un margine di autonomia nell’attuazione. Giudice relatore: Aldo Carosi; udienza pubblica del 18 aprile 2012.
Il principio
Le norme statali che fissano standard di economicità per le dotazioni strumentali delle amministrazioni pubbliche — come i limiti al parco auto — costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica e si applicano alle Regioni in quanto tali, senza per questo violare la loro autonomia organizzativa.
Domande e risposte
Le Regioni devono rispettare i limiti statali sulle auto di servizio?
Sì, secondo la sentenza, le norme del d.l. 98/2011 sulle auto di servizio si qualificano come principi di coordinamento della finanza pubblica ex art. 117, comma 3, Cost. e si impongono anche alle Regioni.
Cosa si intende per «nei sensi di cui in motivazione»?
È una formula con cui la Corte dichiara non fondata una questione ma fornisce un’interpretazione della norma impugnata che ne delimita la portata e la rende conforme alla Costituzione.
L’art. 97 Cost. è parametro ammissibile nei giudizi in via principale?
In linea generale, l’art. 97 Cost. (buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione) non è parametro idoneo nei giudizi promossi in via principale dalle Regioni, poiché non attribuisce competenze alle autonomie territoriali; in questo giudizio la Corte lo ha esaminato congiuntamente agli altri parametri.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — coordinamento della finanza pubblica (comma 3) e competenze regionali
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento della pubblica amministrazione
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