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La Corte costituzionale ha restituito gli atti al Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia affinché valutasse nuovamente la rilevanza della questione di legittimità costituzionale della legge regionale sugli orari commerciali, alla luce di sopravvenute modifiche statali che avevano liberalizzato la chiusura festiva e domenicale degli esercizi commerciali su tutto il territorio nazionale.

Di cosa si tratta

La legge regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 2005 sulle attività commerciali escludeva gli esercizi di piccole dimensioni (sotto i 400 m²) inseriti in centri commerciali dalla possibilità di derogare all’obbligo di chiusura festiva e domenicale. Un’impresa titolare di un centro commerciale outlet contestava questa disciplina davanti al TAR, che sollevava questione di legittimità costituzionale.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR per il Friuli-Venezia Giulia dubitava della legittimità degli artt. 19, 29-bis e 30, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 29 del 2005, in riferimento agli artt. 2, 3, 41 e 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione. Secondo il rimettente, la norma introduceva una disparità irragionevole tra esercizi commerciali di pari dimensioni a seconda della loro ubicazione dentro o fuori un centro commerciale, violando la libertà di iniziativa economica e la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.

La decisione della Corte

La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente, rilevando che dopo l’ordinanza di rimessione erano sopravvenute rilevanti modifiche normative statali — in particolare il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con la legge n. 214 del 2011 — che avevano eliminato per tutte le attività commerciali i limiti relativi agli orari di apertura e chiusura e alle giornate di chiusura obbligatoria. Spettava al giudice a quo verificare se, alla luce di tale novum normativo, la motivazione sull’attualità e rilevanza della questione restasse valida.

Il principio

Quando, nelle more del procedimento costituzionale, intervengono modifiche normative che incidono sul quadro di riferimento, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché questi verifichi se la questione mantenga la propria rilevanza e non manifesta infondatezza, senza che la Corte stessa si pronunci nel merito.

Domande e risposte

Che cos’è una restituzione degli atti al giudice rimettente?

È un provvedimento con cui la Corte costituzionale, senza decidere nel merito, rinvia la questione al giudice che l’aveva sollevata, affinché questi valuti se la sopravvenienza normativa abbia modificato i termini del problema.

Le Regioni a statuto speciale come il Friuli-Venezia Giulia possono disciplinare autonomamente gli orari commerciali?

La materia «commercio» appartiene alla competenza legislativa regionale, ma la «tutela della concorrenza» è di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.). Il confine tra i due titoli è al centro di numerosi conflitti.

Il decreto-legge n. 201 del 2011 ha davvero liberalizzato la chiusura domenicale?

Sì: l’art. 31 del d.l. n. 201 del 2011 (convertito con l. n. 214 del 2011) ha modificato l’art. 3, comma 1, lettera d-bis), del d.l. n. 223 del 2006 eliminando ogni obbligo di chiusura domenicale e festiva per gli esercizi commerciali disciplinati dal d.lgs. n. 114 del 1998.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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