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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 8 e 9, del d.l. n. 70/2011 (Semestre Europeo), sollevata dalla Regione autonoma Siciliana in riferimento agli artt. 36 e 43 del proprio Statuto e al principio di leale collaborazione. Le disposizioni riguardavano l’istituzione di un fondo per l’occupazione giovanile e l’apprendistato.

Di cosa si tratta

Il decreto-legge n. 70 del 2011 prevedeva l’istituzione, con decreto ministeriale, di un fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’occupazione giovanile e dell’apprendistato. La Regione siciliana contestò la norma sostenendo che violasse la propria autonomia finanziaria e le competenze riservate dallo Statuto speciale in materia di finanza regionale.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione autonoma Siciliana (reg. ric. n. 92 del 2011) ha impugnato l’art. 2, commi 8 e 9, del d.l. n. 70/2011 per violazione degli artt. 36 e 43 dello Statuto regionale e dell’art. 2 del d.P.R. n. 1074/1965, nonché del principio di leale collaborazione.

La decisione della Corte

La Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione relativa all’art. 2, commi 8 e 9. Dichiara altresì inammissibili o non fondate le questioni relative all’art. 5 del medesimo decreto, riserva a separate pronunce gli ulteriori profili.

Il principio

Le questioni di legittimità costituzionale devono essere adeguatamente motivate sia in punto di rilevanza che di non manifesta infondatezza; l’insufficiente motivazione determina l’inammissibilità della questione indipendentemente dal merito delle censure sollevate.

Domande e risposte

Cosa prevedevano i commi 8 e 9 dell’art. 2 del d.l. n. 70/2011?

Prevedevano che il Ministro dell’economia, di concerto con altri ministri e previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, emanasse un decreto per istituire un fondo destinato a finanziare interventi in materia di occupazione giovanile e apprendistato.

Perché la Regione siciliana si è opposta?

Perché riteneva che la norma violasse la propria autonomia finanziaria garantita dagli artt. 36 e 43 dello Statuto, che assicurano alla Sicilia quote di gettito fiscale e risorse proprie da gestire autonomamente.

Cosa significa «inammissibilità» in questo contesto?

Significa che la Corte non ha potuto esaminare il merito delle censure perché la questione non era stata formulata in modo sufficientemente preciso o non era rilevante nel giudizio a quo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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