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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 30, commi 1 e 3, del d.l. n. 98/2011 (conv. legge n. 111/2011) nella parte in cui non prevedono che il progetto strategico per le infrastrutture di telecomunicazione a banda larga e ultralarga sia predisposto d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni e che la sua realizzazione concreta avvenga sulla base di un progetto concordato con la Regione interessata.

Di cosa si tratta

Lo sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazione a banda larga e ultralarga interessa sia le competenze statali (sviluppo economico nazionale, coordinamento) sia quelle regionali (governo del territorio, ordinamento delle comunicazioni). Il d.l. n. 98/2011 aveva affidato al Ministero dello sviluppo economico la predisposizione di un progetto strategico nazionale senza prevedere alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni, né nella fase di progettazione né in quella di realizzazione territoriale.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Liguria ha impugnato l’art. 30, commi 1 e 3, del d.l. n. 98/2011 in riferimento al principio di leale collaborazione, deducendo che l’intervento statale — pur legittimo per la sua dimensione nazionale — avrebbe dovuto prevedere l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni e il coinvolgimento delle singole Regioni nella fase attuativa territoriale.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la questione fondata nei termini indicati. L’intervento statale è legittimo come chiamata in sussidiarietà in ragione della dimensione nazionale del progetto, ma deve rispettare il principio di leale collaborazione: il progetto strategico deve essere predisposto d’intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni (comma 1) e la sua realizzazione concreta deve avvenire sulla base di un progetto concordato con la Regione interessata (comma 3).

Il principio

Quando lo Stato attrae in sussidiarietà funzioni amministrative che incidono su materie di competenza concorrente regionale (ordinamento delle comunicazioni, governo del territorio), deve prevedere adeguate forme di coinvolgimento delle Regioni attraverso la leale collaborazione: in caso contrario la norma statale è incostituzionale.

Domande e risposte

Cosa si intende per «chiamata in sussidiarietà» da parte dello Stato?

È il meccanismo per cui lo Stato assume funzioni amministrative normalmente spettanti alle Regioni quando la dimensione dell’intervento è tale da richiedere un’unitaria disciplina nazionale. Deve però rispettare proporzionalità e leale collaborazione.

Perché è necessaria l’intesa con le Regioni per le infrastrutture di telecomunicazione?

Perché le infrastrutture di banda larga incidono sul governo del territorio — materia di competenza concorrente — e la loro realizzazione concreta è inscindibilmente legata alle scelte territoriali regionali.

Qual è la differenza tra intesa con la Conferenza unificata e intesa con la singola Regione?

L’intesa con la Conferenza unificata è necessaria nella fase di predisposizione del progetto strategico nazionale; l’intesa con la singola Regione è necessaria nella fase di realizzazione concreta sul suo territorio, per garantire il rispetto delle competenze regionali di governo del territorio.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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