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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate da più Regioni sull’art. 49, commi 4-bis e 4-ter, del d.l. n. 78/2010 (semplificazioni procedimentali, SCIA) e sull’art. 5 del d.l. n. 70/2011 (SCIA in materia edilizia e termine per il divieto di prosecuzione). Il procedimento riunisce ricorsi di Valle d’Aosta, Toscana, Liguria, Emilia-Romagna e Puglia.

Di cosa si tratta

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ha sostituito la tradizionale dichiarazione di inizio attività (DIA): l’interessato può avviare immediatamente l’attività presentando una segnalazione, senza attendere il silenzio-assenso. Alcune Regioni hanno contestato sia l’introduzione della SCIA sia il breve termine di 30 giorni entro cui la PA può vietare la prosecuzione dell’attività in materia edilizia, ritenendo che lo Stato avesse invaso competenze regionali.

La questione di legittimità costituzionale

Cinque Regioni (Valle d’Aosta, Toscana, Liguria, Emilia-Romagna, Puglia) hanno impugnato l’art. 49, commi 4-bis e 4-ter, del d.l. n. 78/2010 e l’art. 5 del d.l. n. 70/2011, in riferimento agli artt. 3, 9, 97, 114, 117 e 118 Cost., nonché agli statuti speciali applicabili, deducendo la violazione delle competenze legislative e amministrative regionali in materia di governo del territorio e disciplina del procedimento amministrativo.

La decisione della Corte

La Corte dichiara non fondate tutte le questioni. La SCIA e la disciplina dei termini per il divieto di prosecuzione rientrano nella competenza statale esclusiva in materia di livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, secondo comma, lett. m), Cost.) e di ordinamento civile, in quanto disciplinano un istituto di semplificazione che deve essere uniforme su tutto il territorio nazionale per garantire parità di condizioni agli operatori economici. Le Regioni rimangono libere di disciplinare le proprie procedure aggiuntive nel rispetto dei principi statali.

Il principio

La SCIA è uno strumento di semplificazione procedimentale che rientra nella competenza esclusiva statale in quanto attiene ai livelli essenziali delle prestazioni e all’ordinamento civile: la sua disciplina deve essere uniforme su tutto il territorio nazionale e le Regioni non possono derogarvi in senso restrittivo per gli operatori.

Domande e risposte

Che cos’è la SCIA e quando si applica?

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (art. 19 della legge n. 241/1990, come modificato) consente di avviare immediatamente un’attività produttiva, commerciale o edilizia presentando una segnalazione corredata delle necessarie autocertificazioni e attestazioni, senza attendere un atto autorizzatorio preventivo.

Perché le Regioni non possono rendere più restrittiva la SCIA?

Perché si tratta di un istituto che garantisce uniformità di condizioni agli operatori economici su tutto il territorio nazionale, rientrando nella competenza esclusiva statale sui livelli essenziali e sull’ordinamento civile.

Le Regioni possono disciplinare procedure aggiuntive o diverse dalla SCIA?

Sì, nelle materie di loro competenza (come il governo del territorio), ma nel rispetto dei principi statali e senza eliminare o svuotare l’istituto della SCIA previsto dalla legge nazionale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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