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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara incostituzionale la norma (d.lgs. n. 104/2010, codice del processo amministrativo) che attribuiva alla giurisdizione esclusiva del TAR Lazio, con cognizione estesa al merito, le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla CONSOB. La cognizione su tali sanzioni spetta al giudice ordinario, non a quello amministrativo.

Di cosa si tratta

La CONSOB può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie a soggetti operanti nei mercati finanziari. Il codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010) aveva attribuito al TAR Lazio la giurisdizione esclusiva su queste controversie, sottraendola alla Corte d’appello ordinaria. La Corte d’appello di Torino ha dubitato della legittimità di tale scelta, sollevando questione di legittimità costituzionale.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’appello di Torino ha sollevato questione di legittimità degli artt. 133, comma 1, lett. l), 134, comma 1, lett. c), 135, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104/2010 e dell’art. 4, comma 1, n. 19), dell’allegato 4, in riferimento agli artt. 3, 76, 103, 111 e 113 della Costituzione. La questione sull’art. 44 della legge n. 69/2009 (delega al Governo) è stata dichiarata non fondata.

La decisione della Corte

La Corte dichiara incostituzionali le disposizioni che attribuiscono al TAR Lazio la giurisdizione esclusiva sulle sanzioni CONSOB: l’art. 103 Cost. non consente di devolvere al giudice amministrativo controversie che riguardano diritti soggettivi lesi da sanzioni punitive, le quali devono essere conosciute dal giudice ordinario, garantendo il doppio grado di giudizio e il pieno sindacato di merito. La questione sulla delega (art. 44, legge n. 69/2009) è non fondata.

Il principio

Le sanzioni irrogate dalla CONSOB hanno natura punitiva e incidono su diritti soggettivi: la loro impugnazione spetta al giudice ordinario (Corte d’appello), non al giudice amministrativo, che ai sensi dell’art. 103 Cost. ha giurisdizione sugli interessi legittimi e solo nei casi tassativamente previsti anche su diritti soggettivi.

Domande e risposte

Chi può impugnare le sanzioni della CONSOB dopo questa sentenza?

La Corte d’appello ordinaria competente per territorio, tornando alla disciplina previgente che attribuiva alla Corte d’appello il sindacato sulle sanzioni della CONSOB.

Cosa distingue la giurisdizione ordinaria da quella amministrativa?

Il giudice ordinario tutela i diritti soggettivi; il giudice amministrativo tutela gli interessi legittimi e, nei casi di giurisdizione esclusiva, anche i diritti soggettivi in materie tipicamente pubblicistiche. L’art. 103 Cost. consente la giurisdizione esclusiva amministrativa solo in specifiche materie di stretta competenza pubblica.

La delega per il codice del processo amministrativo era legittima?

Sì: la Corte ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 44 della legge n. 69/2009, ritenendo che la delega fosse sufficientemente determinata nei criteri e principi direttivi richiesti dall’art. 76 Cost.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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