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La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 16, comma 4, della legge della Regione Piemonte n. 24/2002 che istituiva un contributo a carico dei gestori di impianti di trattamento di scarti animali a rischio BSE. La Commissione tributaria provinciale di Cuneo rimetteva una seconda volta la questione senza motivare adeguatamente la perdurante rilevanza dopo l’abrogazione della norma.
Di cosa si tratta
La legge regionale piemontese n. 24/2002 imponeva ai gestori di impianti di trattamento di scarti animali ad alto rischio BSE il versamento di un contributo ai Comuni sede degli impianti. La società IN.PRO.MA. aveva contestato l’avviso di accertamento per l’anno 2006. La Commissione tributaria di Cuneo aveva già sollevato questione di costituzionalità, ma la Corte nel 2009 aveva restituito gli atti per una nuova valutazione dopo l’abrogazione della norma regionale.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria provinciale di Cuneo ha nuovamente sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 4, della legge regionale Piemonte n. 24/2002, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. s), e 119 della Costituzione, ritenendo che il contributo regionale avesse lo stesso presupposto del tributo speciale statale per le discariche (legge n. 549/1995) e violasse pertanto il riparto di competenze in materia tributaria tra Stato e Regioni.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. L’ordinanza di rimessione risulta carente: non esprime una posizione univoca sulla natura giuridica del contributo regionale (prestazione tributaria o corrispettivo commutativo) né motiva adeguatamente sulla perdurante rilevanza della questione dopo l’abrogazione della norma impugnata, come invece espressamente richiesto dall’ordinanza di restituzione atti n. 309/2009.
Il principio
Quando la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione — in particolare dopo l’abrogazione della norma censurata — il rimettente è tenuto a motivare puntualmente sia la perdurante rilevanza della questione sia la non manifesta infondatezza: l’omissione di tali elementi rende la questione manifestamente inammissibile.
Domande e risposte
Le Regioni possono istituire tributi propri sulle attività industriali?
Sì, ma nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e senza duplicare tributi statali già esistenti sullo stesso presupposto, come ha ribadito la sentenza n. 102/2008.
Cosa succede quando una norma regionale viene abrogata dopo la proposizione di una questione di legittimità?
La Corte può restituire gli atti al giudice a quo perché valuti nuovamente rilevanza e non manifesta infondatezza alla luce del mutato quadro normativo.
Il contributo BSE era un tributo o un corrispettivo?
La questione è rimasta irrisolta nel merito per l’inammissibilità: proprio l’incertezza qualificatoria — tributario o commutativo — avrebbe dovuto essere chiarita dal rimettente prima di investire la Corte.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria di Comuni, Province e Regioni
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