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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso proposto dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana contro alcuni articoli della delibera legislativa n. 829 dell’Assemblea regionale siciliana del dicembre 2011, in materia di bilancio, sistema pensionistico e condizioni di eleggibilità dei sindaci. La cessazione è conseguente alla rinuncia o alla mancata opposizione della Regione.

Di cosa si tratta

Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana aveva impugnato gli artt. 7, 9 e 14 della delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana approvata il 28 dicembre 2011, sostenendo che le disposizioni non garantissero adeguata copertura finanziaria alle nuove spese (art. 81 Cost.) e che altre norme modificassero in modo non conforme al bilancio annuale gli stanziamenti del Fondo di garanzia per il personale della formazione professionale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Commissario dello Stato ha promosso ricorso in via principale contro gli artt. 7, 9 e 14 della delibera legislativa n. 829/2011 dell’Assemblea regionale siciliana, per violazione dell’art. 81, terzo e quarto comma, della Costituzione (obbligo di copertura finanziaria delle spese pubbliche) e dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

La decisione della Corte

La Corte dichiara cessata la materia del contendere sull’intero ricorso. Nel corso del giudizio è venuto meno l’oggetto del contendere — verosimilmente per sopravvenuta modifica o abrogazione delle norme impugnate, ovvero per rinuncia — ed entrambe le parti non si sono opposte alla declaratoria.

Il principio

Quando il legislatore regionale modifica o abroga le disposizioni impugnate in via principale prima che la Corte si pronunci nel merito, e le parti non si oppongono, il giudizio costituzionale si chiude con la declaratoria di cessazione della materia del contendere, senza esame di merito.

Domande e risposte

Cosa significa «cessata materia del contendere» davanti alla Corte costituzionale?

È la pronuncia con cui la Corte prende atto che il conflitto è venuto meno — tipicamente perché la norma impugnata è stata abrogata o modificata — e non decide nel merito la questione di legittimità costituzionale.

L’art. 81 Cost. si applica anche alle Regioni a statuto speciale?

Sì: secondo la costante giurisprudenza costituzionale, l’obbligo di copertura finanziaria e il principio di equilibrio di bilancio vincolano sia il legislatore statale sia quello regionale, comprese le Regioni a statuto speciale.

Qual era la contestazione sull’art. 7 della delibera siciliana?

L’art. 7 autorizzava l’utilizzo di 70 milioni di euro a valere sull’esercizio 2011 riducendo un fondo costituito da residui attivi di dubbia esazione: il Commissario riteneva che tale riduzione non costituisse copertura finanziaria credibile ai sensi dell’art. 81 Cost.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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