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La Corte costituzionale, con sentenza n. 131/2012, ha dichiarato la illegittimità costituzionale (parziale) in via consequenziale della questione di legittimità costituzionale relativa a: artt. 1, 2, 4 comma 1, 5, 10 comma 2, 13 della legge Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24 (Centro Regionale Sangue).
Di cosa si tratta
La Regione Calabria ha istituito con la legge n. 24/2011 un Centro Regionale Sangue, prevedendo organizzazione, funzioni e dotazione finanziaria dell’ente. Il Governo ha impugnato la legge per contrasto con la competenza statale in materia di tutela della salute, con l’equilibrio di bilancio (art. 81 Cost.) e con il principio di leale collaborazione.
La questione di legittimità costituzionale
La norma impugnata è: artt. 1, 2, 4 comma 1, 5, 10 comma 2, 13 della legge Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24 (Centro Regionale Sangue). Il parametro costituzionale invocato è: artt. 81, 117 terzo comma, 120 secondo comma della Costituzione. Il giudice rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri (conflitto Stato-Regione).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge Regione Calabria n. 24/2011 anche in via consequenziale ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87/1953.
Il principio
Nell’istituzione di nuovi enti regionali in materia di salute, le Regioni devono rispettare i principi fondamentali statali (art. 117, terzo comma, Cost.) e i vincoli di bilancio (art. 81 Cost.); le disposizioni viziate travolgono consequenzialmente le norme strettamente connesse.
Domande e risposte
Cosa è il Centro Regionale Sangue?
È un ente organizzativo regionale preposto alla raccolta, conservazione e distribuzione del sangue e degli emoderivati sul territorio regionale, in attuazione del sistema trasfusionale nazionale.
Perché la legge calabrese è stata dichiarata (parzialmente) incostituzionale?
Perché alcune sue disposizioni hanno violato la competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute e i vincoli di bilancio, oltrepassando i principi fondamentali fissati dallo Stato.
Cosa sono le dichiarazioni di illegittimità «in via consequenziale»?
Ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87/1953, la Corte può estendere la declaratoria di incostituzionalità a disposizioni non impugnate ma strettamente connesse a quelle dichiarate illegittime.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione — parametro costituzionale citato nella pronuncia
- Art. 117 della Costituzione — parametro costituzionale citato nella pronuncia
- Art. 120 della Costituzione — parametro costituzionale citato nella pronuncia
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