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La Corte costituzionale, con sentenza redatta da Marta Cartabia, dichiara incostituzionali quattro disposizioni della legge della Regione autonoma Sardegna n. 12/2011: in materia di impianti a biogas (art. 17, co. 9), di comunicazioni Onlus (art. 18, co. 20), di stabilizzazione precari enti locali (art. 20, co. 2) e di cooperative sociali (art. 21). Dichiara invece inammissibili le questioni sugli artt. 3, co. 1, 18, co. 23 lett. c), e 20, co. 1.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei Ministri aveva impugnato varie disposizioni della legge omnibus della Regione autonoma Sardegna del 30 giugno 2011, n. 12. La legge interveniva su numerosi settori: compartecipazione regionale ai tributi erariali, energia da fonti rinnovabili, esenzione IRAP per le Onlus, produzione energia da consorzi di bonifica, stabilizzazione precari degli enti locali, cooperative sociali. La Corte ha esaminato le singole questioni separatamente.

La questione di legittimità costituzionale

Norme impugnate: artt. 3 co. 1, 17 co. 9, 18 co. 20 e 23 lett. c), 20 co. 1 e 2, e 21 della legge della Regione autonoma Sardegna 30 giugno 2011, n. 12. Parametri: artt. 97, 117 co. 2 lett. e) e s) Cost., statuto regionale sardo. Rimettente: Presidente del Consiglio dei Ministri, relatore Marta Cartabia.

La decisione della Corte

1) Incostituzionale l’art. 17, co. 9 (impianti biogas limitati a specifiche categorie di soggetti): invade la competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente (art. 117, co. 2, lett. s) Cost.).
2) Incostituzionale l’art. 18, co. 20 (obbligo di comunicazione aggiuntiva per Onlus ai fini esenzione IRAP): viola la competenza statale sul sistema tributario (art. 117, co. 2, lett. e) Cost.).
3) Incostituzionale l’art. 20, co. 2 (modifica programma stabilizzazione precari enti locali): viola l’art. 97 Cost. e la normativa statale sul contenimento della spesa pubblica.
4) Incostituzionale l’art. 21 (norma sulle cooperative sociali): per i medesimi motivi.
5-7) Inammissibili le questioni relative agli artt. 3 co. 1, 18 co. 23 lett. c) e 20 co. 1.

Il principio

La competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e sistema tributario non può essere derogata nemmeno da Regioni a statuto speciale, salvo che lo statuto speciale non conferisca espressamente competenze in deroga. Il legislatore regionale non può imporre agli operatori economici o agli enti del terzo settore oneri ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa statale.

Domande e risposte

Perché la norma sull’energia da biogas era incostituzionale?

La norma regionale limitava l’accesso alla procedura semplificata per impianti a biogas solo a certe categorie di soggetti, restringendo la platea prevista dalla normativa statale. Ma la materia «promozione delle fonti rinnovabili» rientra nella tutela dell’ambiente, di competenza esclusiva statale.

Perché la norma sulle Onlus era incostituzionale?

Imponeva alle Onlus sarde una comunicazione aggiuntiva a pena di decadenza dall’esenzione IRAP, oltre a quella già prevista dalla normativa statale. La materia del sistema tributario è di competenza esclusiva statale, e il principio dello Statuto del contribuente vieta di richiedere documenti già in possesso dell’amministrazione.

Le Regioni a statuto speciale come la Sardegna hanno più autonomia?

Sì, ma solo nelle materie espressamente previste dallo statuto speciale. Per le materie di competenza esclusiva statale (come tutela dell’ambiente e sistema tributario), anche le Regioni a statuto speciale devono rispettare i limiti della Costituzione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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