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La Corte costituzionale, con ordinanza n. 41 del 2012, dichiara estinti i giudizi promossi dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalla Provincia autonoma di Trento sulla riduzione degli stipendi pubblici sopra 90.000 euro lordi annui prevista dall’art. 9, comma 2, del d.l. n. 78/2010, a seguito della rinuncia dei ricorrenti.
Di cosa si tratta
Il d.l. n. 78/2010 (c.d. «manovra correttiva») aveva introdotto la riduzione del 5% sulla parte degli stipendi dei dipendenti pubblici eccedente 90.000 euro e del 10% sulla parte eccedente 150.000 euro, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Provincia autonoma di Trento avevano impugnato la disposizione, sostenendo che violasse la loro autonomia finanziaria speciale garantita dallo Statuto (d.P.R. n. 670/1972) e in particolare il meccanismo del patto di stabilità interno negoziato.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Provincia autonoma di Trento (ricorrenti in via principale) avevano censurato l’art. 9, comma 2, d.l. n. 78/2010 per violazione dell’art. 117, commi terzo e quarto, Cost., degli artt. 4, 79 e del Titolo VI dello Statuto speciale TN-AA (d.P.R. n. 670/1972) e dell’art. 2 del d.lgs. n. 266/1992, sostenendo che la norma fosse direttamente applicabile in materie di competenza regionale e provinciale primaria.
La decisione della Corte
I ricorrenti hanno rinunciato ai ricorsi. La Corte, preso atto della rinuncia e dell’accettazione da parte dell’Avvocatura dello Stato, dichiara estinti i giudizi. Non è stata pertanto adottata alcuna pronuncia nel merito sulla compatibilità del taglio degli stipendi pubblici con l’autonomia finanziaria speciale del Trentino-Alto Adige.
Il principio
In caso di rinuncia al ricorso accettata dalla parte resistente, la Corte costituzionale dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità costituzionale in via principale, senza pronunciarsi nel merito delle questioni sollevate.
Domande e risposte
Le Regioni a statuto speciale sono soggette ai tagli agli stipendi pubblici previsti dalla legge statale?
La questione era al centro del contenzioso, ma non è stata decisa nel merito a causa della rinuncia al ricorso. In via generale, le misure di coordinamento della finanza pubblica si applicano a tutte le amministrazioni, ma le Regioni speciali possono negoziare modalità specifiche di contribuzione.
Perché la Regione ha rinunciato al ricorso?
La decisione di rinuncia al ricorso è una scelta processuale autonoma del ricorrente, che può dipendere da un accordo con lo Stato, da un cambiamento di strategia o dall’intervenuto mutamento del quadro normativo. Gli atti del processo non chiariscono le ragioni specifiche.
Il d.l. n. 78/2010 ha davvero tagliato gli stipendi alti nel pubblico impiego?
Sì. L’art. 9, comma 2, del d.l. n. 78/2010 ha introdotto, per gli anni 2011-2013, la riduzione del 5% per gli stipendi tra 90.000 e 150.000 euro e del 10% per quelli oltre 150.000 euro, come misura di contenimento della spesa pubblica.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — coordinamento della finanza pubblica come materia di competenza concorrente
- Art. 5 della Costituzione — autonomia delle collettività locali e regionali
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