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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sulla violazione del diritto di difesa del de cuius e non fondata quella sul contraddittorio e sulla parità delle armi nei confronti dei suoi successori. L’art. 2-ter, comma 11, della legge n. 575/1965, che consente la confisca di prevenzione proposta contro i successori di un indiziato mafioso deceduto, è compatibile con gli artt. 24 e 111 della Costituzione.
Di cosa si tratta
Un pubblico ministero aveva avanzato proposta di sequestro e confisca nei confronti degli eredi di un soggetto deceduto, indagato per associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), fondandosi sull’art. 2-ter, comma 11, della legge antimafia n. 575/1965. Tale norma consente che la confisca venga proposta contro i successori a titolo universale o particolare entro cinque anni dal decesso del proposto. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha sollevato questione di legittimità per violazione degli artt. 24, commi 1 e 2, e 111 Cost.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 2-ter, undicesimo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia), aggiunto dall’art. 10, comma 1, lett. d), n. 4, del d.l. n. 92/2008 (conv. dalla l. n. 125/2008). Parametri: artt. 24, commi 1 e 2 (diritto di difesa, diritto di agire in giudizio), e 111 Cost. (giusto processo, contraddittorio, parità delle armi). Giudice rimettente: Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, seconda sezione penale (r.o. n. 178/2011). Giudice relatore: Giorgio Lattanzi.
La decisione della Corte
La Corte ha: 1) dichiarato inammissibile la questione sollevata in riferimento all’art. 24, comma 1, Cost., perché il rimettente non dimostrava che la presenza fisica del soggetto deceduto fosse condizione ineludibile di legittimità del procedimento; 2) dichiarato non fondata la questione in riferimento agli artt. 24, comma 2, e 111 Cost., ritenendo che i successori partecipino pienamente al procedimento e possano esercitare il contraddittorio in relazione alla loro posizione di eventuali terzi detentori dei beni.
Il principio
Il procedimento di prevenzione patrimoniale nei confronti dei successori del proposto deceduto è compatibile con il diritto di difesa e il giusto processo: i successori sono parti del procedimento e possono contraddire sia sulla pericolosità del de cuius — attraverso il materiale istruttorio già formato — sia sulla provenienza e sulla disponibilità dei beni. La mancata presenza fisica del proposto non rende di per sé il procedimento incostituzionale.
Domande e risposte
Gli eredi di un indiziato mafioso possono subire la confisca?
Sì, se la proposta è avanzata entro cinque anni dal decesso dell’indiziato (art. 2-ter, comma 11, l. n. 575/1965). La Corte ha confermato la costituzionalità di questa norma rispetto al diritto di difesa e al giusto processo.
Come possono difendersi gli eredi in un procedimento di prevenzione?
Partecipano come parti al procedimento e possono contestare: la pericolosità del defunto (sulla base delle prove già acquisite nel processo penale), la provenienza dei beni, la sproporzione con il reddito dichiarato e l’effettiva disponibilità degli stessi.
Perché la questione sul diritto di difesa del de cuius è stata dichiarata inammissibile?
Perché il rimettente non aveva adeguatamente dimostrato che la partecipazione fisica del soggetto deceduto fosse condizione costituzionalmente necessaria: la Corte ha rilevato che questa premessa era affermata ma non argomentata.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di agire in giudizio e diritto di difesa, parametro della questione
- Art. 111 della Costituzione — Giusto processo, contraddittorio e parità delle armi, parametro della questione
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