Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale, con sentenza n. 40 del 2012, dichiara che spettava al Presidente del Consiglio dei ministri emettere le note con cui aveva confermato il segreto di Stato opposto dagli imputati Pollari e Pompa (ex SISMI) nel procedimento penale davanti al GUP di Perugia. La gestione del segreto di Stato appartiene in via esclusiva al potere esecutivo.
Di cosa si tratta
Nel procedimento penale davanti al Giudice dell’udienza preliminare di Perugia a carico del generale Nicolò Pollari (ex direttore SISMI) e di Pio Pompa (funzionario SISMI), imputati di peculato aggravato e violazione di corrispondenza, gli imputati avevano opposto il segreto di Stato su tutte le circostanze relative all’attività interna del SISMI. Il Presidente del Consiglio aveva confermato con due note del dicembre 2009 l’esistenza del segreto. Il GUP aveva sollevato conflitto di attribuzione, sostenendo che tale opposizione impediva una corretta definizione del processo.
La questione di legittimità costituzionale
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è stato promosso dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Perugia (giudice rimettente), che riteneva non spettasse al Presidente del Consiglio dei ministri confermare il segreto su circostanze essenziali per la definizione del processo penale, comprimendo in modo illegittimo la funzione giurisdizionale.
La decisione della Corte
La Corte rigetta il conflitto e dichiara che spettava al Presidente del Consiglio dei ministri emettere le note di conferma del segreto. In materia di segreto di Stato (disciplinato dalla l. n. 124/2007), la valutazione sull’esistenza e sulla portata del segreto appartiene in via esclusiva all’autorità politica (Presidente del Consiglio). Il giudice penale non può sindacare nel merito tale valutazione: può solo verificare che il segreto non sia stato opposto su fatti di eversione dell’ordine costituzionale.
Il principio
Il segreto di Stato è rimesso alla discrezionalità del Presidente del Consiglio dei ministri, che ne valuta l’esistenza e la portata in base a criteri di interesse della sicurezza nazionale. Il giudice penale non può sindacare nel merito tale valutazione: il suo potere è limitato alla verifica dell’eventuale copertura di fatti di eversione, che il segreto non può in nessun caso schermare.
Domande e risposte
Il segreto di Stato può bloccare un processo penale?
Sì, ma entro limiti precisi. L’opposizione del segreto di Stato impedisce al giudice di acquisire determinate prove o di esaminare specifiche circostanze. Se il processo non può proseguire senza quelle prove, il giudice deve prosciogliere o assolvere gli imputati per quella parte. Tuttavia, il segreto non può coprire fatti di eversione dell’ordine costituzionale.
Chi decide se un fatto è coperto da segreto di Stato?
Il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto formale motivato. La scelta è discrezionale e non può essere sindacata nel merito dall’autorità giudiziaria, che può solo verificare la correttezza formale del procedimento e l’assenza di abuso (copertura di atti eversivi).
Gli imputati possono invocare il segreto di Stato per difendersi?
La Corte ha affrontato anche questo profilo in sentenze precedenti. In linea di principio, gli imputati (e non solo lo Stato) possono invocare il segreto su circostanze che li riguardano, ma spetta sempre al Presidente del Consiglio confermare o negare l’esistenza del segreto.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — diritti inviolabili della persona nel bilanciamento con la sicurezza nazionale
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.