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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi gli artt. 1 e 2 della legge regionale abruzzese che disciplinava con legge formale il calendario venatorio per la stagione 2010/2011. Il calendario venatorio deve essere adottato con atto amministrativo, non con legge, e deve rispettare i parametri fissati dalla legge statale n. 157/1992 e dalla normativa europea a tutela dell’ambiente.

Di cosa si tratta

La Regione Abruzzo aveva approvato con legge regionale (l.r. n. 39/2010) il calendario venatorio per la stagione 2010/2011, fissando specie cacciabili e periodi di caccia. Il Presidente del Consiglio ha impugnato la legge sostenendo che il calendario deve essere adottato con atto amministrativo (non con legge) e che le disposizioni regionali violavano la disciplina statale sulla fauna selvatica e il diritto europeo sull’ambiente.

La questione di legittimità costituzionale

Norme impugnate: artt. 1, 2, 3 (commi 2 e 3) e 5, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 39/2010. Parametro: art. 117, commi 1 e 2, lett. s), della Costituzione (tutela dell’ambiente, competenza esclusiva statale). Giudice relatore: Giorgio Lattanzi. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri (reg. ric. n. 110 del 2010).

La decisione della Corte

La Corte ha: 1) dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della l.r. Abruzzo n. 39/2010, perché il calendario venatorio deve essere adottato con atto amministrativo (e non con legge regionale) e perché le norme violavano i limiti posti dalla legge statale n. 157/1992 e dalla normativa UE; 2) dichiarato inammissibili le questioni sugli artt. 3, commi 2 e 3, e 5, comma 1, in riferimento all’art. 117, comma 1, Cost.; 3) dichiarato cessata la materia del contendere sulla questione relativa all’art. 5, comma 1, in riferimento all’art. 117, comma 2, lett. s), Cost.

Il principio

Il calendario venatorio regionale deve essere adottato con atto amministrativo, non con legge formale: solo in questo modo è possibile acquisire e valutare il parere tecnico obbligatorio dell’ISPRA (già INFS) e motivare eventuali scostamenti. L’adozione in forma legislativa viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, comma 2, lett. s), Cost.).

Domande e risposte

Può una Regione fissare il calendario venatorio con una legge regionale?

No. La Corte ha chiarito che la legge statale n. 157/1992 prescrive l’adozione di un atto amministrativo (calendario + regolamento), non di una legge formale. Usare la legge aggira il controllo tecnico dell’ISPRA e viola l’art. 117, comma 2, lett. s), Cost.

Cosa succede al parere ISPRA se il calendario è approvato con legge?

Il parere perde la sua funzione: con la legge la Regione non può più motivare lo scostamento con atto amministrativo congruamente motivato, vanificando così la garanzia tecnico-ambientale prevista dalla normativa statale.

Le norme europee sulla caccia nelle zone a protezione speciale sono direttamente applicabili?

Sì. La Corte ha affermato che le previsioni del decreto ministeriale 17 ottobre 2007 (recepimento della Direttiva Uccelli) sono immediatamente efficaci e integrano le previsioni regionali che ne siano parzialmente prive; il silenzio del legislatore regionale non equivale a escludere il divieto di caccia nelle ZPS.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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