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La Corte ha dichiarato incostituzionale l’art. 15 del d.lgs. n. 111/1995 nella parte in cui poneva un limite al risarcimento del danno alla persona derivante dall’inadempimento dei contratti di pacchetto turistico tutto compreso. Il limite, mutuato dalla Convenzione di Bruxelles del 1970, violava la delega legislativa che imponeva di tutelare maggiormente il consumatore.
Di cosa si tratta
Il d.lgs. n. 111/1995, attuando la direttiva europea sui pacchetti turistici (dir. 90/314/CEE), aveva previsto all’art. 15 che la responsabilità dell’organizzatore per danni alla persona fosse limitata a 50.000 franchi-oro (circa 313.500 euro), ricalcando il massimale della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio firmata a Bruxelles nel 1970. Il caso che ha dato origine alla questione riguardava turisti rimasti gravemente feriti durante un’escursione in Egitto (amputazione di un braccio), con danni stimati in circa 808.000 euro, ben superiori al limite legale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Verona ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 15 del d.lgs. n. 111/1995 in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. La legge delega (art. 24 della l. n. 146/1994) aveva previsto che solo il risarcimento dei danni diversi dal danno alla persona dovesse essere limitato ai massimali della Convenzione di Bruxelles: il legislatore delegato avrebbe dunque ecceduto dalla delega estendendo il limite anche ai danni alla persona.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 15 del d.lgs. n. 111/1995, nella parte in cui — limitatamente alla responsabilità per danni alla persona — poneva come limite all’obbligo di ristoro quello indicato dalla Convenzione di Bruxelles. Ha ritenuto fondato il vizio di eccesso di delega: la legge delega aveva espressamente limitato il rinvio alla Convenzione di Bruxelles ai soli danni non personali, mentre il decreto delegato aveva esteso il limite anche ai danni alla persona.
Il principio
Il limite risarcitorio previsto dalla Convenzione internazionale di Bruxelles sul contratto di viaggio non può essere applicato ai danni alla persona subiti nell’ambito di un pacchetto turistico tutto compreso: la legge delega aveva espressamente escluso tale limitazione per i danni personali, e il decreto delegato che vi aveva incluso tali danni è in eccesso di delega, in violazione degli artt. 76 e 77 Cost.
Domande e risposte
Cosa si intende per pacchetto turistico tutto compreso?
Un pacchetto che combina almeno due elementi tra trasporto, alloggio e altri servizi turistici, venduto a prezzo forfettario per una durata superiore a ventiquattro ore. L’organizzatore è responsabile verso il turista per l’inadempimento di tutte le prestazioni incluse nel pacchetto.
Qual era il limite risarcitorio previsto dall’art. 15 d.lgs. n. 111/1995?
Il limite era di 50.000 DSP (diritti speciali di prelievo) o franchi-oro, come previsto dalla Convenzione di Bruxelles del 1970, corrispondente a circa 313.500 euro. Il danno dei turisti infortunati in Egitto ammontava invece a circa 808.000 euro.
La sentenza ha eliminato qualsiasi limite al risarcimento nel turismo organizzato?
Ha eliminato il limite solo per i danni alla persona. Per i danni diversi da quelli personali (danni a cose, danni economici) il sistema dei massimali può continuare ad applicarsi nella misura in cui sia compatibile con la normativa sopravvenuta (il d.lgs. n. 111/1995 è stato poi sostituito dal d.lgs. n. 79/2011, Codice del turismo).
Norme collegate
- Art. 76 della Costituzione — Delegazione legislativa e limiti della delega
- Art. 77 della Costituzione — Decreti legislativi e decreti-legge
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.