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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Pistoia sull’art. 11, comma 13, del d.l. n. 78/2010, che esclude la rivalutazione monetaria sull’indennità integrativa speciale corrisposta ai danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati. L’ordinanza difettava di sufficiente motivazione sulla rilevanza.
Di cosa si tratta
La legge n. 210/1992 riconosce un indennizzo ai soggetti danneggiati da complicanze irreversibili conseguenti a vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. L’art. 2, comma 2, della legge prevede un’indennità integrativa speciale. L’art. 11, comma 13, del d.l. n. 78/2010 ha chiarito in via interpretativa che tale indennità integrativa non è rivalutata secondo il tasso di inflazione ISTAT, in contrasto con un orientamento giurisprudenziale che riconosceva tale rivalutazione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Pistoia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 13, del d.l. n. 78/2010, in riferimento agli artt. 2 (diritti inviolabili), 3 (eguaglianza), 32 (diritto alla salute) e 38 Cost. (tutela previdenziale). La norma impugnata era una norma di interpretazione autentica che aveva chiarito in senso restrittivo il significato dell’art. 2, comma 2, della l. n. 210/1992.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Pur riconoscendo che il rimettente aveva correttamente descritto la fattispecie concreta e le eccezioni sollevate dalla difesa del Ministero, ha rilevato carenze motivazionali nell’ordinanza circa la rilevanza della questione nel giudizio principale, in particolare in relazione alle eccezioni preliminari (improponibilità per difetto di domanda amministrativa, prescrizione, difetto di legittimazione passiva) non adeguatamente confutate.
Il principio
L’ordinanza di rimessione è inammissibile quando il giudice a quo non dimostra adeguatamente la rilevanza della questione nel giudizio a quo, omettendo di confutare in modo sufficiente le eccezioni preliminari sollevate dalla parte resistente che potrebbero determinare una definizione del giudizio indipendentemente dalla questione costituzionale.
Domande e risposte
Chi ha diritto all’indennizzo ex l. n. 210/1992?
I soggetti che abbiano riportato danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue o somministrazione di emoderivati (come nel caso di soggetti che abbiano contratto l’HIV o l’epatite C a seguito di trasfusioni).
Cosa prevede l’art. 11, comma 13, del d.l. n. 78/2010?
Stabilisce in via di interpretazione autentica che l’indennità integrativa speciale di cui all’art. 2, comma 2, della l. n. 210/1992 non deve essere rivalutata secondo il tasso di inflazione ISTAT, risolvendo un contrasto giurisprudenziale in senso sfavorevole ai danneggiati.
La Corte ha ritenuto legittima la norma?
Non nel merito: la questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile per difetto motivazionale dell’ordinanza di rimessione. Il merito della compatibilità di tale norma interpretativa con gli artt. 2, 3, 32 e 38 Cost. non è stato esaminato.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa
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