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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha disposto la correzione di due errori materiali presenti nella sentenza n. 15 del 2012: l’omissione di virgolette di chiusura e di apertura nel punto 3.3 del Considerato in diritto. Si tratta di un provvedimento di natura meramente redazionale, privo di contenuto sostanziale autonomo.

Di cosa si tratta

L’ordinanza n. 77/2012 è un provvedimento di correzione di errore materiale adottato ai sensi dell’art. 32 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. Nella sentenza n. 15 del 23-26 gennaio 2012, nel punto 3.3 del Considerato in diritto, erano stati omessi le virgolette di chiusura di una citazione e le virgolette di apertura di un periodo successivo. La Corte ha provveduto alla correzione formale.

La questione di legittimità costituzionale

Non si tratta di un giudizio di legittimità costituzionale in senso stretto: l’ordinanza è adottata d’ufficio dalla Corte per correggere errori materiali nella propria sentenza n. 15/2012, ai sensi dell’art. 32 delle norme integrative. Non vi è giudice rimettente né norma impugnata.

La decisione della Corte

La Corte ha disposto che nella sentenza n. 15/2012, al punto 3.3 del Considerato in diritto: dopo la parola «controparte» e prima del punto siano inserite le virgolette di chiusura della citazione; prima della parola «Diversamente» al settimo capoverso dello stesso punto siano inserite le virgolette di apertura del periodo che si conclude con la parola «concreto». La correzione è di natura meramente formale e non modifica la ratio decidendi della sentenza.

Il principio

La Corte costituzionale può correggere errori materiali nelle proprie pronunce con ordinanza adottata ai sensi dell’art. 32 delle norme integrative, senza che ciò implichi una riapertura del giudizio o una modifica del contenuto sostanziale della decisione corretta.

Domande e risposte

Cos’è un errore materiale in una sentenza?

È un errore di natura meramente formale o redazionale — come l’omissione di segni di punteggiatura, errori tipografici o trascrizioni inesatte — che non tocca la sostanza della decisione e che può essere corretto con un procedimento semplificato.

Come si corregge un errore materiale in una sentenza della Corte costituzionale?

Con ordinanza adottata ai sensi dell’art. 32 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, previo esame nella camera di consiglio. La correzione non costituisce una nuova decisione ma un atto integrativo della pronuncia originaria.

La correzione modifica la sentenza n. 15/2012?

No nella sostanza: la correzione riguarda solo l’inserimento di virgolette omesse, che ripristinano la corretta delimitazione grafica di una citazione nel testo motivazionale, senza alterare la ratio decidendi né il dispositivo della sentenza originaria.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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