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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato incostituzionale il bilancio di previsione della Regione Campania 2011 nella parte in cui iscritti spese per complessivi 660 milioni di euro venivano coperti con avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente ancora non accertato, in quanto il rendiconto 2010 non era stato approvato. L’utilizzo di un avanzo presunto viola il principio di copertura finanziaria.

Di cosa si tratta

La legge di bilancio della Regione Campania per il 2011 (l.r. n. 5/2011) aveva iscritto diverse poste di spesa — per mutui, residui perenti, debiti fuori bilancio, assistenza sanitaria — per un totale di circa 660 milioni di euro, indicando come copertura finanziaria l’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2010. Tuttavia, al momento dell’approvazione della legge di bilancio, il rendiconto 2010 non era ancora stato approvato e l’avanzo era perciò ancora in pendenza di accertamento.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, commi 5-9, e 5 della l.r. Campania n. 5/2011, in riferimento all’art. 81, quarto comma, Cost. (obbligo di copertura finanziaria), all’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. (sistema contabile dello Stato) e all’art. 117, terzo comma, Cost. (principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi da 5 a 9, e 5 della l.r. Campania n. 5/2011. Ha ritenuto che la copertura con avanzo di amministrazione non ancora accertato — perché il rendiconto 2010 non era stato approvato — violi l’art. 81, quarto comma, Cost., che impone che ogni legge che comporti nuove o maggiori spese indichi i mezzi per farvi fronte. In via consequenziale ha dichiarato incostituzionale anche una disposizione della legge finanziaria regionale correlata.

Il principio

Il principio costituzionale di copertura finanziaria (art. 81 Cost.) vieta alle Regioni di iscrivere spese in bilancio utilizzando come copertura un avanzo di amministrazione che non sia ancora stato accertato mediante l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente. Una copertura meramente presunta non soddisfa il requisito di effettività imposto dalla norma costituzionale.

Domande e risposte

Cos’è l’avanzo di amministrazione?

L’avanzo di amministrazione è la differenza positiva tra le entrate accertate e le spese impegnate al termine dell’esercizio finanziario. Risulta dal rendiconto e può essere utilizzato come copertura di nuove spese solo dopo che il rendiconto è stato approvato dall’organo competente.

Perché l’utilizzo di un avanzo non accertato è incostituzionale?

Perché l’art. 81 Cost. richiede una copertura finanziaria «effettiva»: le risorse indicate come copertura devono essere certe e disponibili, non meramente ipotetiche o in attesa di accertamento.

Quali spese erano coperte con l’avanzo presunto?

La legge di bilancio campana aveva destinato l’avanzo non accertato a copertura di: 200 milioni per mutui, 60 milioni per acquedotti, 300 milioni per residui perenti, 75 milioni per debiti fuori bilancio e 25 milioni per assistenza sanitaria.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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