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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge della Regione Basilicata n. 22/2012, che prevedeva l’intervento sostitutivo delle aziende sanitarie regionali per il pagamento delle retribuzioni non corrisposte ai dipendenti di strutture sanitarie private accreditate. La disciplina regionale violava la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile e i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

Di cosa si tratta

La legge regionale lucana n. 22/2012 aveva introdotto un meccanismo per cui, in caso di inadempienza retributiva da parte di strutture sanitarie private accreditate nei confronti dei propri dipendenti, le ASL regionali potevano intervenire in sostituzione, pagando direttamente i lavoratori e decurtando poi le somme corrisposte dai pagamenti dovuti alle strutture. Il Governo aveva impugnato la legge per eccesso di competenza regionale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità degli artt. 1 e 3 della l. r. Basilicata n. 22/2012, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, 117, secondo comma, lettera l), e 117, terzo comma, della Costituzione, lamentando la violazione della competenza statale in materia di ordinamento civile (rapporto di lavoro privato) e di coordinamento della finanza pubblica (tutela della salute).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge lucana, in quanto disciplinava profili del rapporto di lavoro privato (il pagamento delle retribuzioni tra datore e dipendente) che rientrano nell’ordinamento civile di competenza statale esclusiva. Ha poi dichiarato, in via consequenziale (art. 27 l. n. 87/1953), l’illegittimità degli artt. 2, 3 e 4 della medesima legge, in quanto strettamente connessi alla norma principale.

Il principio

Le Regioni non possono disciplinare il rapporto di lavoro privato, anche quando perseguano finalità di tutela dei lavoratori del settore sanitario. Il pagamento delle retribuzioni nei rapporti di lavoro tra datori privati e dipendenti è materia di ordinamento civile, riservata in via esclusiva allo Stato. I meccanismi di intervento sostitutivo delle ASL nel pagamento di retribuzioni private, non previsti dalla legge statale, sono incostituzionali.

Domande e risposte

Cosa sono le strutture sanitarie accreditate?

Sono cliniche, poliambulatori e strutture private che hanno ottenuto il riconoscimento (accreditamento) da parte della Regione per erogare prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale, ricevendo in cambio tariffe regionali.

Perché la Regione non poteva prevedere questo intervento sostitutivo?

Perché il pagamento delle retribuzioni tra un datore privato (la struttura accreditata) e i suoi dipendenti è un rapporto di diritto privato regolato dal codice civile e dal diritto del lavoro: materia di competenza esclusiva statale, sottratta alla legislazione regionale.

Cosa è la dichiarazione di illegittimità in via consequenziale?

Quando la Corte dichiara illegittima una disposizione, può estendere la declaratoria alle norme “inscindibilmente connesse” a quella principale, anche se non espressamente impugnate, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87/1953.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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