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La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 147 c.p. sollevate in materia di sovraffollamento carcerario. Pur riconoscendo che le condizioni delle carceri italiane integravano una violazione dell’art. 3 CEDU, la Corte ha ritenuto la questione inammissibile in quanto richiedeva una riforma strutturale di sistema che spettava al legislatore, non alla Corte, introdurre.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di sorveglianza di Venezia e quello di Milano avevano sollevato questione di legittimità dell’art. 147 del codice penale (rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena), ritenendo che la norma avrebbe dovuto prevedere — oltre ai casi già contemplati (gravi malattie, maternità) — anche il rinvio quando la pena si svolga in condizioni contrarie al senso di umanità a causa del sovraffollamento carcerario. La Corte EDU aveva già condannato l’Italia per trattamenti inumani e degradanti nelle carceri (caso Torreggiani).
La questione di legittimità costituzionale
I Tribunali di sorveglianza di Venezia e di Milano hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 147 c.p. in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 3 CEDU), nella parte in cui non prevede l’ipotesi di rinvio facoltativo dell’esecuzione quando la pena si svolga in condizioni contrarie al senso di umanità a causa del sovraffollamento.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Ha rilevato che, sebbene il problema fosse reale e grave, la soluzione non poteva consistere in un semplice ampliamento dell’istituto del rinvio facoltativo dell’esecuzione (che avrebbe potuto tradursi in un’impunità di fatto): occorreva invece un intervento strutturale del legislatore per ridurre il sovraffollamento. La Corte ha comunque ribadito che le condizioni carcerarie contrarie al senso di umanità violano l’art. 27, terzo comma, Cost. e l’art. 3 CEDU.
Il principio
Quando una questione di legittimità costituzionale richiede, per la sua soluzione, un intervento normativo di sistema che comporta scelte discrezionali del legislatore in materia di politica penitenziaria, la Corte ne dichiara l’inammissibilità. Ciò non significa che il problema sia irrilevante: significa che è il Parlamento a dover intervenire per garantire che l’esecuzione della pena rispetti la dignità umana, come impone l’art. 27, terzo comma, della Costituzione.
Domande e risposte
Cosa è il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena?
L’art. 147 c.p. consente al giudice di rinviare l’inizio dell’esecuzione della pena detentiva in presenza di specifici presupposti (es. grave infermità fisica, donna incinta o madre di prole di età inferiore a un anno). I rimettenti chiedevano di estenderlo al caso di sovraffollamento.
Perché la Corte ha dichiarato l’inammissibilità?
Perché la soluzione al sovraffollamento non poteva essere il rinvio dell’esecuzione per tutti i detenuti (con evidenti effetti sulla sicurezza pubblica), ma richiedeva riforme strutturali del sistema penitenziario che spettano al legislatore, non alla Corte.
Quali conseguenze ha avuto questa sentenza?
La pronuncia ha stimolato l’intervento legislativo: nel 2013 sono stati adottati provvedimenti urgenti per ridurre il sovraffollamento carcerario (d.l. n. 146/2013), anche in risposta alle pressioni della Corte EDU e di questa sentenza.
Norme collegate
- Art. 27 della Costituzione — la pena non può consistere in trattamenti contrari al senso di umanità
- Art. 2 della Costituzione — diritti inviolabili della persona, fondamento della dignità del detenuto
- Art. 117 della Costituzione — obblighi internazionali, in relazione all’art. 3 CEDU
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.