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La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime tre disposizioni della legge della Regione Campania n. 27 del 2012 in materia di finanza sanitaria. La regione aveva rifinalizzato risorse vincolate al piano di rientro del debito sanitario, modificato la distribuzione dei posti letto di un policlinico e derogato alle norme statali sulle incompatibilità dei consiglieri supplenti degli enti locali.
Di cosa si tratta
La Regione Campania aveva adottato alcune disposizioni finanziarie in materia sanitaria: aveva destinato ad altri scopi risorse previste dal piano di rientro del debito sanitario, aveva modificato la distribuzione dei posti letto di un policlinico universitario e aveva escluso i consiglieri supplenti degli enti locali dal regime di incompatibilità previsto dalla legge statale. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato tutte e tre le disposizioni.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: art. 2, comma 4 (rifinalizzazione risorse debito sanitario), art. 4, comma 3 (posti letto policlinico), art. 4, comma 5 (deroga incompatibilità consiglieri supplenti) della legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 27. Parametri: artt. 3, 117 comma 3, 120 comma 2 e 122 comma 1 della Costituzione. Rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
Illegittimità costituzionale di tutte e tre le disposizioni: (1) la rifinalizzazione delle risorse viola il piano di rientro sanitario concordato con lo Stato e i poteri del commissario ad acta; (2) la distribuzione dei posti letto del policlinico interferisce con la competenza del commissario; (3) l’esclusione delle incompatibilità per i consiglieri supplenti viola il principio di divieto di cumulo di cariche sancito dall’art. 65 del d.lgs. 267/2000.
Il principio
Le regioni in piano di rientro sanitario non possono deviare autonomamente le risorse vincolate a tale piano né interferire con i poteri del commissario ad acta nominato dallo Stato. Le incompatibilità degli amministratori locali sono disciplinate dalla legge statale e le regioni non possono introdurre deroghe.
Domande e risposte
Cos’è il piano di rientro dal debito sanitario?
Il piano di rientro è un accordo tra lo Stato e la regione per ridurre progressivamente il deficit del sistema sanitario regionale. Le regioni che hanno accumulato debiti sanitari rilevanti (come la Campania, il Lazio, la Calabria) devono rispettare misure di risanamento definite congiuntamente con il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia. Le risorse destinate al piano sono vincolate e non possono essere deviate.
Chi è il commissario ad acta in sanità?
Il commissario ad acta è un soggetto nominato dal Governo (spesso il Presidente della Regione stesso, in veste di commissario) con il compito di adottare i provvedimenti necessari per attuare il piano di rientro, sostituendosi agli organi regionali ordinari in caso di inerzia. I poteri del commissario non possono essere limitati da leggi regionali.
Cosa prevede il divieto di cumulo di cariche per i consiglieri supplenti?
L’art. 65 del d.lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) stabilisce che il titolare di una carica in un ente locale non può essere contemporaneamente titolare di un’altra carica incompatibile. L’esclusione prevista dalla legge regionale per i consiglieri supplenti avrebbe creato una deroga non consentita a questo principio, di competenza statale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza concorrente in materia di tutela della salute
- Art. 120 della Costituzione — poteri sostitutivi dello Stato nei confronti delle regioni
- Art. 122 della Costituzione — sistema di elezione e incompatibilità degli organi regionali
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